RU 2013 3861
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del 30 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 3 lett. j
È considerato partecipante all’istruzione premilitare ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d’istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario:
j. corsi sanitari.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
30 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |