RU 2013 429
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria
concernente la collaborazione in ambito di fiscalità
e di mercati finanziari
del 13 aprile 2012 (RU 2013 97; RS 0.672.916.33)
Art. 27 par. 4
4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20 sempre tre mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera all’autorità competente svizzera, che automaticamente una volta all’anno al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera le trasmette all’autorità competente tedesca.
4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20 al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera all’autorità competente svizzera, che automaticamente una volta all’anno, al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera, le trasmette all’autorità competente austriaca.
Art. 35 par. 2
2. L’autorità competente austriaca informa l’autorità competente svizzera delle modifiche del diritto tedesco in materia di imposizione dei redditi oggetto della presente Convenzione.
2. L’autorità competente austriaca informa l’autorità competente svizzera delle modifiche del diritto austriaco in materia di imposizione dei redditi oggetto della presente Convenzione.
in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Correzione Primo memorandum, titolo Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività transfrontaliere in ambito finanziario Primo memorandum, n. 4 4. È riconosciuto che i fondi in valori mobiliari austriaci e svizzeri sono conformi al quadro giuridico europeo (conformità UCITS). In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale tedeschi in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica d’Austria.
4. È riconosciuto che i fondi in valori mobiliari austriaci e svizzeri sono conformi al quadro giuridico europeo (conformità UCITS). In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale austriaci in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica d’Austria.
5 febbraio 2013 Cancelleria federale