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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali

AS 2013 4489 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 nov 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-4489/it/ordinanza-del-dff-sulle-agevolazioni-fiscali-per-l-imposta-sugli-oli-minerali

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio (RS 641.207.1)

Abroga: Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali (RS 641.612)

Atto di base di: Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali (RS 641.612)

RU 2013 4489

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali

del 22 novembre 2013

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), vista la legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali; vista l’ordinanza del 20 novembre 19962 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 641.61
  2. [2] RS 641.611

Sezione 1 Tariffa

Art. 1

Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all’allegato1.

Sezione 2 Restituzione dell’imposta a imprese di trasporto concessionarie

Art. 2 Restituzione per veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente

Per i veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali.

Art. 3 Restituzione per veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e per determinati veicoli EURO IV, EURO V ed EEV

Per i seguenti veicoli l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali:

  1. veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente;

  2. veicoli EURO IV, EURO V ed EEV non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e che, secondo la licenza di circolazione, sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007.

RS 641.612

Per veicoli stradali con filtro antiparticolato si intendono i veicoli dotati di sistemi di filtro antiparticolato che soddisfano i criteri di cui all’allegato 4 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico.

Per veicoli stradali con un sistema equivalente al filtro antiparticolato si intendono i veicoli che:

  1. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,05 g/km e un numero di particelle inferiore a 1013/km nel ciclo di bus (p. es. ciclo urbano di Braunschweig definito dall’Università Tecnica di Graz);

  2. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,01 g/kWh e un numero di particelle inferiore a 5*1012/kWh per ciclo di prova definito secondo il tipo nella direttiva 88/77/CEE4; o che

  3. rispettano i limiti d’emissione Euro VI secondo il regolamento (UE)

  4. 582/20115.

Alla domanda di restituzione occorre allegare una prova corrispondente. Quest’ultima può essere fornita analogamente a quella relativa all’osservanza delle prescrizioni sui gas di scarico conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale delle strade del 17 settembre 20106 sull’esonero dell’approvazione del tipo.

Footnotes

  1. [3] RS 814.318.142.1

Sezione 3 Agevolazione fiscale per carburanti provenienti da materie prime

rinnovabili

Art. 4 Quantità fruenti di agevolazioni fiscali

L’agevolazione fiscale per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili è concessa per le quantità secondo l’allegato 4.

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, GU L 36 del9.2.1988, pag. 33; modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE, GU L 107 del 18.4.2001, pag. 15; nonché direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 275 del 20.10.2005, pag.1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE, GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51.

Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag.1.

Le istruzioni possono essere consultate e scaricate dal sito dell’Ufficio federale delle strade: www.astra.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Prescrizioni > Documenti da scaricare concernenti la circolazione stradale > Istruzioni.

Le quote quantitative sono attribuite ai contribuenti secondo l’ordine di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Footnotes

  1. [9] RS 631.0

Art. 5 Aliquote forfettarie per la restituzione dell’anticipazione

Le aliquote forfettarie per la restituzione dell’anticipazione ammontano:

  1. allo 0,7 per cento per la benzina della voce di tariffa 2710.1211;

  2. all’1,7 per cento per l’olio diesel delle voci di tariffa 2710.1912 e 2710.2010.

Sezione 4 Restituzione dell’imposta per gli idrocarburi gassosi

Art. 6

L’imposta è restituita:

  1. sull’1,2 per mille del volume imponibile all’atto del carico nelle autocisterne;

  2. sullo 0,9 per mille del volume imponibile all’atto del carico nei carri cisterna ferroviari.

Sezione 5 Restituzione dell’imposta all’agricoltura

Art. 7 Calcolo del consumo secondo norma

Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 16 per cento da benzina e per l’84 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sono equiparati all’olio diesel.

Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,16] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,84].

Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a12, il consumo secondo norma è desumibile dall’allegato2.

Footnotes

  1. [12] RS 641.61

Art. 8 Determinazione e calcolo della cifra di superficie

Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:

a. superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);

  1. aerodromi, piazze d’esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;

  2. superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivo);

  3. vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);

  4. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;

  5. vivai di alberi da frutta e forestali;

  6. colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);

  7. superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;

  8. foreste;

  9. canne;

  10. colture di fiori da recidere.

La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:

Coefficiente

  1. terreno prativo: – sfruttato in modo estensivo 0,7 – altro1,0

  2. aerodromi, piazze d’esercizio e almende 0,3

  3. terreno coltivo1,7

  4. terreno coltivato a vigna2

  5. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche1,5

  6. vivai di alberi da frutta e forestali1,5

  7. terreno orticolo 4,5

  8. superfici da strame 0,3

  9. foreste 0,15

  10. canne1

  11. colture di fiori da recidere3

Footnotes

  1. [7] RU 1997 48 1118, 2001 3383, 2002 3647, 2006 3929, 2007 1819 2697, 2008 693, 2010 3211, 2011 5639

Sezione 6 Restituzione dell’imposta alla silvicoltura

Art. 9

La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all’allegato3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.

Se sono impiegati diversi generi di carburanti:

  1. per i trasporti secondo l’allegato3 numero1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l’olio diesel; la parte concernente l’olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;

  2. per i lavori secondo l’allegato3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indicazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel.

Sono considerate aziende forestali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 OIOm le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.

Sezione 7 Restituzione dell’imposta per l’estrazione della pietra da taglio naturale

Art. 10

La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con le macchine di cui al capoverso2:

  1. lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale;

  2. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;

  3. trasporto dei blocchi al cantiere di lavorazione situato nell’area della cava o nelle immediate vicinanze;

  4. taglio dei blocchi in lastrame.

La restituzione è concessa per le seguenti macchine: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, dumper e compressori.

Sezione 8 Altre restituzioni dell’imposta

Art. 11

Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all’aliquota più elevata.

Se è comprovato l’impiego conforme all’agevolazione fiscale, è restituita la differenza tra l’aliquota superiore e quella inferiore.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFF del 28 novembre 19967 sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali è abrogata.

Art. 13 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20098 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane (LD); visti gli articoli 187 capoverso1 e 188 capoverso2 dell’ordinanza del 1° novembre 200610 sulle dogane (OD); visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 200911 sull’IVA (LIVA); visto l’articolo 22 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 199612 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm),

Footnotes

  1. [8] RS 641.207.1
  2. [10] RS 631.01
  3. [11] RS 641.20

Art. 1 cpv.1 lett. f

Un interesse moratorio è dovuto:

f. in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla LIOm.

Art. 2 cpv.1 lett. e

Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:

e. in caso di restituzione tardiva dell’imposta sugli oli minerali e del supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti secondo l’articolo 106a dell’ordinanza del 20 novembre 199613 sull’imposizione degli oli minerali.

Footnotes

  1. [13] RS 641. 611

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

22 novembre 2013 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

Allegato 1

(art. 1) Agevolazioni fiscali Voce di Designazione della merce Aliquota di favore Impiego tariffa14 fr.

Gruppo1: Trasporti pubblici 2707. Corse di imprese 1010 benzolo 154.– esente pubbliche di trasporto 2010 toluolo 154.– esente effettuate nell’ambito di 3010 xilolo 154.– esente una concessione del 4010 naftalene 154.– esente Dipartimento federale 5010 altre miscele d’idrocarburi aromatici 154.– esente dell’ambiente, dei 9110 oli di creosoto 154.– esente trasporti, dell’energia e 9910 altri prodotti della voce 2707 154.– esente delle telecomunicazioni: 2709 oli greggi di petrolio o di minerali – con veicoli su rotaia; 0010 bituminosi 154.– esente – con battelli; – su strada. 2710. 1211 benzina e sue frazioni 154.– esente Sono incluse le corse di 1212 white spirit 161.50 esente sostituzione o di rinfor- 1219 oli di questa voce 172.80 esente zo nonché le corse a 1911 petrolio: vuoto effettuate per – impiegato nei veicoli stradali: necessità d’esercizio. – – secondo l’articolo 3 165.60 esente – – secondo l’articolo 2 439.50 esente – impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli 165.60 esente 1912 olio diesel: – impiegato nei veicoli stradali: – impiegato nei veicoli su rotaia o 1919 oli di questa voce:

Vedi RS 632.10, Allegato 2010 quota di oli minerali in miscele di 2711. gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: – liquefatti: 1110 – – gas naturale 36.90 esente 1210 – – propano 38.80 esente 1310 – – butani 38.80 esente 1410 – – etilene, propilene, butilene e butadiene 38.80 esente 1910 – – altri 38.80 esente per 1000 kg fr.

– allo stato gassoso: 2110 – – gas naturale 66.70 esente 2910 – – altri 66.70 esente fr.

2901. idrocarburi aciclici, gassosi 1011 91.80 esente 2110 91.80 esente 2210 91.80 esente 2310 91.80 esente 2411 91.80 esente 2911 91.80 esente 2905. 1110 metanolo 59.90 esente 0010 quota di oli minerali in miscele di Gruppo2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale 2710. Per l’agricoltura, la 1211 benzina e sue frazioni 154.– esente silvicoltura, l’estrazione 1912 olio diesel 172.80 esente della pietra da taglio naturale e la pesca professionale 2010 quota di oli minerali in miscele di 172.80 esente 0010 quota di oli minerali in miscele di 172.80 esente Gruppo3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie15 2707. – Propulsione di 1010 benzolo8.80 esente motori per impianti 2010 toluolo8.80 esente di cogenerazione 3010 xilolo8.80 esente forza-calore 4010 naftalene8.80 esente – Impianti fissi per la 5010 altre miscele d’idrocarburi aromatici8.80 esente produzione di energia 9110 oli di creosoto8.80 esente elettrica (propulsione 9910 altri prodotti della voce 2707 8.80 esente di generatori)16 2709. – Prova al banco di 0010 oli greggi di petrolio o di minerali8.80 esente motori a gas nuovi, bituminosi di costruzione propria motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) 2710. 1211 benzina e sue frazioni8.80 esente 1212 white spirit9.20 esente 1219 oli di questa voce3.— esente 1911 petrolio9.50 esente 1912 olio diesel3.— esente 1919 oli di questa voce3.— esente

I motori a combustione interna fissi nonché le turbine a gas possono essere fatti funzionare soltanto con combustibili e carburanti secondo l’all. 5 dell’O del 16 dic. 1985 contro l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1).

Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici.

2010 quota di oli minerali in miscele di3.— esente 2901. idrocarburi aciclici, 1091 diversi da quelli gassosi8.80 esente 2421 8.80 esente 2991 8.80 esente 2902. idrocarburi ciclici 1110 8.80 esente 19108.80 esente 20108.80 esente 3010 8.80 esente 4110 8.80 esente 4210 8.80 esente 4310 8.80 esente 4410 8.80 esente 6010 8.80 esente 7010 8.80 esente 9010 8.80 esente 2905. alcoli aciclici e loro derivati aloge- 1110 nati, solfonati, nitrati o nitrosi8.80 esente 1210 8.80 esente 1410 8.80 esente 16108.80 esente 19208.80 esente 2210 8.80 esente 2910 8.80 esente 2909. eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri- 1910 alcoli-fenoli, perossidi di alcoli,8.80 esente 2010 perossidi di eteri, perossidi di8.80 esente 3010 chetoni (di costituzione chimica8.80 esente 4310 definita o no) e loro derivati aloge-8.80 esente 4420 nati, solfonati, nitrati o nitrosi8.80 esente 4910 8.80 esente 5010 8.80 esente 6010 8.80 esente 3811. inibitori di ossidazione, additivi 9010 peptizzanti, preparazioni per miglio-8.80 esente rare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali, diversi dagli additivi per oli lubrificanti 3814. solventi e diluenti organici composi- 0010 ti, non nominati né compresi altrove;8.80 esente preparazioni per togliere pitture e vernici 3817. alchilbenzeni e alchilnaftaleni in 0010 miscele8.80 esente 3824. 9030 prodotti chimici e preparazioni delle8.80 esente industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove 0010 quota di oli minerali in miscele di3.— esente … carburanti provenienti da altre materie prime8.80 esente 2710. oli per il riscaldamento: – Propulsione di 1992 – extra leggero3.— esente motori per impianti di cogenerazione per 1000 kg forza-calore17 fr. – Impianti fissi per la – medio e pesante3.60 esente produzione di energia elettrica (propulsione di generatori)18 motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) fr. 2711.

gas di petrolio e altri idrocarburi – Propulsione di gassosi: turbine per compri- – liquefatti: mere il gas naturale 1110 – – gas naturale –.90 esente trasportato in gasdot- 1210 – – propano1.10 esente ti di transito ecc. 1310 – – butani1.10 esente – Propulsione di 1410 – – etilene, propilene, butilene e turbine e motori a butadiene1.10 esente gas di impianti fissi 1910 – – altri1.10 esente per la produzione di per 1000 kg energia elettrica e di fr. impianti di cogenera- – allo stato gassoso: zione forza-calore 2110 – – gas naturale2.10 esente – Prova al banco di 2910 – – altri2.10 esente motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria

L’olio da riscaldamento per il riscaldamento può essere utilizzato solo se il consumatore ha depositato un impegno circa l’uso presso la Direzione generale delle dogane.

Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici.

turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) fr.

2901. idrocarburi aciclici, gassosi – Propulsione di 1011 1.10 esente turbine e motori a 2110 1.10 esente gas di impianti fissi 2210 1.10 esente per la produzione di 2310 1.10 esente energia elettrica e di 2411 1.10 esente impianti di cogenera- 2911 1.10 esente zione forza-calore – Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) Gruppo 4: Altri 2710. Trasformazione petrol- 1291 benzina e sue frazioni –.90 esente chimica 2710. Riscaldamento indu- 1291 benzina e sue frazioni2.60 esente striale 2710. Test di reattori sul 1911 petrolio per aeromobili9.50 esente banco di prova 2710. Lavatura di gas greggi 1999 gasolio3.— esente in impianti petrolchimici

Allegato 2

(art.7 cpv. 3) Consumo secondo norma di aziende agricole con cifra di superficie uguale o inferiore a 12 Cifra di Consumo secondo norma in litri Cifra di Consumo secondo norma in litri superficie superficie Benzina Olio diesel Benzina Olio diesel

242 186 7 1092 840

397 305 8 1216 935

546 420 9 1334 1026

690 531 10 1447 1113

829 638 11 1555 1196

963 741 12 1658 1275

Allegato 3

(art.9 cpv.1 e 2) Consumo secondo norma nella silvicoltura Consumo secondo norma in litri Benzina Olio diesel 1. Trasporti, nelle foreste, di operai, materiale e macchine con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada propri: – fino a 500 ha di foresta, per ha1,2 0,8 – più di 500 ha di foresta, per ha1,0 0,7 2. Lavori di piantagione e di cura delle piante con macchine proprie o appartenenti a terzi:

  1. aziende che gestiscono vivai e arboreti: – macchine per la lavorazione del suolo, per ha di superficie 50 30 lavorata – polverizzatori a motore, per ha di superficie polverizzata 60 35

  2. piantagioni e cura dei popolamenti giovani: – trivelle per buche di piantagione, per ha di superficie colti- 24 15 vata – attrezzi per la ripulitura e il diradamento dei boschi, per ha 70 50 di superficie curata 3. Lavori di sfruttamento forestale, abbattimento di alberi e allestimento del legname con macchine proprie o appartenenti a terzi: – motoseghe, per m3 stero 0,3 0,2 – macchine abbattitrici-allestitrici, per m3 stero1,2 0,9 – spaccatrici per m3 stero 0,5 0,3 – scortecciatrici manuali, per m3 stero 0,5 0,3 – grandi scortecciatrici e grandi macchine per diramare, per m3 0,8 0,7 stero – macchine per sminuzzare le ramaglie e piccole truciolatrici 0,7 0,6 fino a 100 CV, per m3 di trucioli – grandi truciolatrici con più di 100 CV, per m3 di trucioli1,2 1,1 4. Trasporti di legname con macchine e veicoli propri o appartenenti a terzi:

  3. esbosco con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a 0,6 0,4 strascico e veicoli fuoristrada, escluse le macchine abbattitriciallestitrici, per m3 di legname trasportato

  4. esbosco con argani a motore, gru teleferiche fisse e mobili – fino a 800 m, per m3 di legname trasportato1,0 0,8 – sopra a 800 m, per m3 di legname trasportato1,2 0,9

Allegato 4

(art. 4 cpv. 1) Quantità di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili per le quali è concessa un’agevolazione fiscale Carburante Quantità in litri a 15 °C Carburanti che sostituiscono la benzina: 82,5 mio. – bioetanolo – biometanolo Carburanti che sostituiscono l’olio diesel: 60 mio. – biodiesel – oli e grassi di origine animale e vegetale – biocarburanti sintetici: – – oli o grassi vegetali e animali idrogenati – – distillati di biodiesel in chilogrammi Carburanti che sostituiscono il gas naturale: 15 mio. – biogas