RU 2013 4691
Ordinanza
sull’assicurazione dei veicoli
(OAV)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:
Art. 8 cpv.1
Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell’assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità (art. 68 cpv. 3 LCStr). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione. In caso contrario, l’autorità cantonale può bloccare le targhe per la durata necessaria.
Art. 13 cpv. 2
Una targa trasferibile o una coppia di targhe trasferibili possono essere rilasciate solo per veicoli appartenenti allo stesso detentore ed il cui luogo di stanza si trova nello stesso Cantone. Targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli. Questa limitazione non si applica agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi. È vietato adoperare più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe per uno stesso veicolo.
Art. 19 cpv.1 e 4
Ai fini dell’immatricolazione provvisoria l’autorità deve disporre di un attestato d’assicurazione di validità limitata.
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |