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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

AS 2013 4693 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 29 nov 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-4693/it/ordinanza-concernente-le-esigenze-tecniche-per-i-veicoli-stradali

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

RU 2013 4693

Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV)

Modifica del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 18 lett. b n. 2, 3 e 4

Sono «ciclomotori»:

b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire i veicoli con un motore elettrico la cui potenza massima è di 0,50 kW e la velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita e che: 2. sono appositamente predisposti per trasportare una persona disabile, 3. sono composti di una combinazione speciale velocipede/carrozzella per disabili, oppure 4. sono appositamente predisposti per trasportare al massimo due fanciulli collocati su sedili protetti;

Art. 120a lett. a

Oltre alle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:

a. non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente (art. 109). Se si richiede l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30, 31 e 39 ONC2, i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.

Footnotes

  1. [2] RS 741.11

Art. 171 cpv.4

L’uso dei dispositivi di illuminazione sui monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi suppletivi è retto dall’articolo 120a lettera a.

Footnotes

  1. [4] RS 741.11

Art. 179a cpv.2 lett. f

Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi di illuminazione:

f. le luci di circolazione diurna.

Art. 193 cpv.1 lett. s

Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari:

s. nel punto più esterno possibile da entrambi i lati, una o due luci gialle non abbaglianti, visibili da entrambi i sensi di marcia (art. 31 cpv. 2 ONC3.

Footnotes

  1. [3] RS 741.11

Art. 204 cpv.3

Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per le corse sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del veicolo trattore non sono facilmente visibili. Di notte e in cattive condizioni atmosferiche, devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile è sufficiente una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia; se tali rimorchi sono trainati da veicoli a motore, è sufficiente una luce di coda rossa.

Art. 211 cpv.3

I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, nel punto più esterno possibile, di catarifrangenti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm2. Sui veicoli la cui larghezza non supera1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a sinistra o al centro. L’uso dei dispositivi di illuminazione sui veicoli a trazione animale nonché sui carri a mano e sulle carriole di larghezza superiore a 1,00 m è retto dall’articolo 120a lettera a.

Art. 215, rubrica e cpv.2

Telaio, iscrizioni, sedili

I velocipedi possono avere soltanto un numero di sedili pari a quello delle coppie di pedali. Fanno eccezione i velocipedi appositamente predisposti con al massimo due sedili protetti per fanciulli o con un sedile per disabili.

Art. 216 cpv.1

Se è necessario un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30 e 39 ONC4, i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce fissa, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e in buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.

Footnotes

  1. [1] RS 741.41

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova