RU 2013 4713
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’emanazione della farmacopea e
il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 6 dicembre 2013
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)
ordina:
I
L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 Farmacopea
Per farmacopea si intendono:
Pharmacopoea Europaea, 8a edizione2 (Ph. Eur. 8), del novembre 2012 e il supplemento 8.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2013;
Pharmacopoea Helvetica, 11a edizione3 (Ph. Helv. 11), del marzo 2012 e il supplemento 11.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 2013.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.
6 dicembre 2013 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente, Christine Beerli
La versione originale della Pharmacopoea Europaea è edita dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
La Pharmacopoea Helvetica è edita da Swissmedic e può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.ch, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11).
O dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici