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Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

AS 2013 549 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 gen 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-549/it/ordinanza-sulle-borse-di-studio-a-studenti-e-artisti-stranieri-in-svizzera

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.21)

RU 2013 549

Ordinanza
sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

del 30 gennaio 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 della legge federale del 19 giugno 19871 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 416.2

Art. 1 Numero massimo delle borse

La Commissione federale delle borse per studenti stranieri (Commissione) propone ogni anno al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei limiti dei crediti disponibili, il numero massimo delle borse per studenti stranieri assegnabili o rinnovabili.

Art. 2 Offerta di borse

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) propone ogni anno al DEFR, previa consultazione dei servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i Paesi ai quali saranno proposte le borse e l’offerta di borse da sottoporre ai medesimi.

Il DEFR fissa l’offerta annuale di borse da sottoporre ai diversi Paesi d’intesa con la Commissione.

L’elenco dei Paesi implica una distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo e precisa il numero di borse disponibili per ogni Paese o gruppo di Paesi. Il contingente di borse per studi artistici è indicato separatamente.

Il DFAE comunica l’offerta di borse ai Paesi presi in considerazione.

Art. 3 Tipo di borse

Le borse assegnate sono borse di ricerca universitaria e borse per studi artistici.

Le borse di ricerca universitaria sono assegnate:

  1. per la preparazione di un lavoro di dottorato: 1. a dottorandi in Svizzera, 2. a dottorandi all’estero che effettuano uno stage di ricerca in Svizzera; o

  2. per ricerche di postdottorato.

Le borse per studi artistici sono assegnate per la continuazione degli studi artistici in una scuola universitaria professionale.

RS 416.21

Art. 4 Nuove borse

Le nuove borse di ricerca universitaria sono ripartite in parti approssimativamente uguali tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo.

Art. 5 Rinnovo delle borse

Le borse assegnate possono essere rinnovate. La durata del rinnovo è:

  1. di tre anni al massimo per le borse di ricerca universitaria destinate ai dottorandi in Svizzera;

  2. di sei mesi al massimo per le borse di ricerca universitaria destinate a persone che hanno già conseguito il dottorato;

  3. di nove mesi al massimo per le borse per studi artistici.

La decisione di rinnovare la borsa e quella relativa alla durata del suo rinnovo sono prese in base ai risultati accademici del borsista e al parere del professore responsabile.

Art. 6 Esame delle domande

La Commissione esamina le domande d’assegnazione o di rinnovo delle borse e degli assegni contemplati dall’articolo 8. Essa esamina le domande di assegnazione o di rinnovo delle borse per studi artistici previa consultazione dell’Ufficio federale della cultura.

La Commissione sottopone le proposte al DEFR.

Art. 7 Ammontare delle borse

Gli importi base mensili delle borse sono di:

  1. 1920 franchi per chi prepara un dottorato in Svizzera (art. 3 cpv.2 lett. a

  2. 1) o svolge uno stage di ricerca in Svizzera (art. 3 cpv.2 lett. a n. 2);

  3. 3500 franchi per i titolari di un dottorato (art. 3 cpv.2 lett. b);

  4. 1920 franchi per gli artisti (art. 3 cpv. 3).

Footnotes

  1. [2] RU 1988 165, 2007 2413

Art. 8 Genere e ammontare degli assegni

Il DEFR concede ai borsisti i seguenti assegni:

  1. un assegno unico per l’alloggio di 300 franchi;

  2. i premi dell’assicurazione malattie e infortuni per i borsisti cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS.

Dietro presentazione di una domanda motivata, il DEFR può inoltre concedere assegni per il finanziamento di spese straordinarie quali spese di viaggio dei borsisti che preparano un dottorato in Svizzera.

Gli assegni di cui al capoverso2 sono concessi in funzione della situazione economica del borsista.

Il DEFR stabilisce le modalità di calcolo degli assegni in un’ordinanza.

Art. 9 Contributi ai servizi di assistenza delle scuole universitarie

Il DEFR versa ai servizi delle scuole universitarie che si occupano dell’assistenza dei borsisti un contributo di 650 franchi per borsista e per anno accademico.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 14 dicembre 19872 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.

30 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova