RU 2013 55
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 19 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2bis, 3 e 5
Sono vietati l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere proveniente dalla o originario della Siria, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1–2bis.
L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi1, 2 e 3.
Art. 5 cpv. 4
È vietato fornire aiuti tecnici e finanziari, nonché mettere a disposizione assicurazioni e riassicurazioni in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di attrezzature e tecnologia di cui all’allegato 4.
Art. 10 cpv. 3 lett. e
La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per:
e. sostenere finanziariamente i cittadini siriani non menzionati nell’allegato 7 che, in Svizzera: 1. seguono una formazione generale o professionale, oppure 2. effettuano attività di ricerca universitaria.
Art. 15 Divieti concernenti il traffico aereo
Gli aeroporti svizzeri sono chiusi a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.
Gli aeroporti sono inoltre chiusi a tutti i voli merci effettuati da imprese di trasporti siriane, ad eccezione dei voli misti passeggeri-merci.
Sono permessi i voli a scopi umanitari.
Art. 18 cpv. 2
L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 15.
II
La presente modifica entra in vigore il 21 dicembre 20122.
19 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 20 dic. 2012 (art. 7 cpv.3 LPubl; RS 170.512).