RU 2013 807
Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (RU 2010 1881; RS 312.0)
Art. 282 cpv. 1, frase introduttiva
Invece di:
Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura delle indagini preliminari, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:
Leggasi:
Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:
20 febbraio 2013 Commissione di redazione dell’Assemblea federale