RU 2014 1583
Ordinanza FATCA
del 6 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge FATCA del 27 settembre 20131,
ordina:
Art. 1 Obblighi di notifica
Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge FATCA entro il 31 marzo 2015.
Entro il 31 gennaio 2015 essi comunicano i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge FATCA per l’anno 2014.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 30 giugno 2014 ed è valida fino al 31 marzo 2015.
6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova RS 672.933.60