RU 2014 1887
Ordinanza del DFI
sul controllo dell’importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 19 giugno 2014
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 21 giugno 2014.4
guigno 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:
i. r. Thomas Jemmi
Allegato 1
(art.3 cpv. 1) Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito Cap.1, n. 1, 2, 4, 11, 12, 14 e 15 1. artiodattili, perissodattili Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del (senza equidae) e probosci- 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o dati; carni fresche di animali loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determidell’ordine artiodattili, nati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di perissodattili e proboscidati certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag.1; e della famiglia equidae; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) api e bombi n. 1044/2013, GU L 284 del 26.10.2013, pag. 12. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.
2. prodotti a base di carne; Decisione 2007/777/CE della Commissione, del stomaci, vesciche e intestini 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e trattati destinati al consumo di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le umano importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; 2014/175/UE, GU L 95 del 29.3.2014, pag. 31. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.
4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e nate e carni separate mecca- prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di nicamente di pollame, ratiti certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) tica; uova e ovoprodotti n. 166/2014, GU L 54 del 22.2.2014, pag.2.
11. carni dei conigli Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del d’allevamento, carni di 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di leporidi selvatici, carni di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai alcuni mammiferi terrestri fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo selvatici (senza ungulati) territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.
12. lumache, cosce di rana, Decisione 2003/812/CE della Commissione, del gelatina, miele e pappa reale 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai destinati al consumo umano quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17; modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag.1.
14. latte e prodotti a base Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del di latte 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 209/2014, GU L 66 del 6.3.2014, pag. 11.
15. pesci, molluschi, crosta- Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del cei d’acquacoltura, prodotti 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della diretdi questi animali e animali tiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certifiacquatici ornamentali cazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5. Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.