RU 2014 2259
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione
della peste suina classica da taluni Stati membri
dell’Unione europea
dell’8 luglio 2014
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto
Scopo della presente ordinanza è di prevenire l’introduzione della peste suina classica in Svizzera.
Essa disciplina l’importazione degli animali della specie suina, compresi i cinghiali, e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell’Unione europea (UE).
Art. 2 Importazione di suini vivi
L’importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.
Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini
L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato è vietata.
Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine
L’importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato è vietata.
In deroga al capoverso1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate RS 916.443.108 nell’allegato e conformi alle condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione 2013/764/UE3.
All’importazione, i prodotti di cui al capoverso2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.
All’importazione, i prodotti di cui al capoverso2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all’Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura: «Prodotti conformi alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.»
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 9 luglio 2014.4
8 luglio 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri, versione della GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102.
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’8 lug. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Allegato
(art.2, 3, 4, cpv.1 e 2) Stati membri e zone interessate Bulgaria Le seguenti zone in Bulgaria: – tutto il territorio della Bulgaria.
Croazia Le seguenti zone in Croazia: – il territorio dei Comitati di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod- Posavina e Vukovar-Sirmia.
Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: – nel distretto di Alūksne, i Comuni di Pededze e Liepna; – nel distretto di Rēzekne, i Comuni di Puša, Mākoņkalns e Kaunata; – nel distretto di Daugavpils, i Comuni di Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene e Laucesa; – nel distretto di Balvi, i Comuni di Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi e Bērzpils; – nel distretto di Rugāji, i Comuni di Rugāji e Lazdukalns. Nel distretto di Viļaka, i Comuni di Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva e Šķilbēni; – nel distretto di Baltinava, il Comune di Baltinava; – nel distretto di Kārsava, i Comuni di Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene e Mežvidi. Nel distretto di Cibla, i Comuni di Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene e Blonti; – nel distretto di Ludza, i Comuni di Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni e Istra; – nel distretto di Zilupe, i Comuni di Zaļesje, Lauderi e Pasiene; – nel distretto di Dagda, i Comuni di Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova e Andrupene; – nel distretto di Aglona, i Comuni di Kastuļina, Grāveri, Šķeltova e Aglona; – nel distretto di Krāslava, i Comuni di Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši e Izvalta.
Romania Le seguenti zone in Romania: – tutto il territorio della Romania.