RU 2014 2263
Decisione n. 1/2013 del Comitato sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità istituito dall'Allegato I della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960
istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 1/2013 del Comitato sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità istituito dall’Allegato I della Convenzione
Approvata il 4 dicembre 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 4 dicembre 2013
Traduzione1
Il Comitato, considerato l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, in appresso denominato «ARR Svizzera-UE», considerato lo sforzo degli Stati membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tenere conto degli sviluppi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo e dell’ARR Svizzera-UE, considerate le modifiche del capitolo 3 sui giocattoli nonché l’inserimento di un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso civile (munizioni escluse) all’Allegato 1 dell’ARR Svizzera-UE tramite la decisione 1/2012 del 17 dicembre 20123 del Comitato misto istituito dall’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, considerata la necessità di modificare il campo di applicazione dell’Allegato I della Convenzione AELS per rispecchiare le modifiche effettuate nell’ARR Svizzera-UE, considerato l’articolo 53 paragrafo4 della Convenzione AELS4, considerato il Protocollo 12 dell’Accordo SEE, decide:
1. L’Allegato I della Convenzione è modificato come segue: a) All’articolo3 paragrafo 1 le parole «1/2011 del 20 dicembre 2011» sono sostituite da «1/2012 del 17 dicembre 2012». b) Nella nota a piè di pagina dell’articolo3 le parole «GU L 80 del 20.3.2012, p. 31» sono sostituite da «GU L 136 del 23.5.2013, p. 17».
1 Dal testo originale inglese.
c) Nella lista dei settori di prodotti all’inizio dell’Appendice 1 è inserito dopo il punto 19. Impianti a fune: «20. Esplosivi per uso civile (munizioni escluse)» d) Alla fine dell’Appendice 1 è inserito ciò che segue:
20. Esplosivi per uso civile (munizioni escluse) Stati AELS parti allo SEE Islanda: Ministry of the Interior (Innanríkisráðuneyti) Liechtenstein: Amt für Volkswirtschaft (Office of Economic Affairs) Norvegia: Norwegian directorate for Civil Protection Svizzera: Ufficio federale di polizia
2. La presente decisione entra in vigore immediatamente. 3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente decisione presso il depositario.