RU 2014 2479
Ordinanza
che istituisce provvedimenti per impedire
l’aggiramento delle sanzioni internazionali
in relazione alla situazione in Ucraina
Modifica del 4 agosto 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato2 dell’ordinanza del 2 aprile 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 5 agosto 2014 alle ore 18.00.4
4 agosto 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni/Embarghi.
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria 5 ago. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
in relazione alla situazione in Ucraina. O