RU 2014 2637
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 21 agosto 2014
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029 e 1008.9027 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1008. Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione 7.50
29 di derrate alimentari, 1008. Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione 7.50
29 di derrate alimentari, 1008. Altri cereali per la fabbricazione 7.50
27 di derrate alimentari,
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.
21 agosto 2014 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich