RU 2014 2775
Ordinanza
concernente l’aiuto alle vittime di reati
(OAVI)
Modifica del 27 agosto 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 febbraio 20081 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2, secondo periodo
… Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. …
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
27 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |