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Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati

AS 2014 2775 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 27 ago 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-2775/it/ordinanza-concernente-l-aiuto-alle-vittime-di-reati

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (RS 312.51)

RU 2014 2775

Ordinanza
concernente l’aiuto alle vittime di reati
(OAVI)

Modifica del 27 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 febbraio 20081 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2, secondo periodo

… Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili. …

Footnotes

  1. [1] RS 312.51

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

27 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova