RU 2014 3053
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e
delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Modifica del 17 settembre 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato 22 dell’ordinanza del 2 ottobre 20003 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 18 settembre 2014 alle ore 18.00.4
17 settembre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
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La presente O è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 18 set. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban. O