RU 2014 3349
Ordinanza
sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG)
Modifica del 15 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 36 cpv.1
I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
400 17 200 0,269
200 21 900 0,276
900 24 200 0,282
200 26 500 0,288
500 28 800 0,295
800 31 100 0,301
100 33 400 0,314
400 35 700 0,327
700 38 000 0,340
000 40 300 0,353
300 42 600 0,365
600 44 900 0,378
900 47 200 0,397
200 49 500 0,417
500 51 800 0,436
800 54 100 0,455
100 56 400 0,474