RU 2014 3403
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 15 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 17 Livelli di valutazione
(art. 4 cpv. 3 LPers) Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue:
livello di valutazione 4: molto buono;
livello di valutazione 3: buono;
livello di valutazione 2: sufficiente;
livello di valutazione1: insufficiente.
Art. 39 cpv. 4
Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato dell’1 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.
Art. 49 Premi di prestazione
Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate con premi di prestazione.
Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corrispondono ai livelli di valutazione1 e 2.
Art. 49a Premi spontanei
Per ricompensare immediatamente impieghi e prestazioni particolari possono essere assegnati premi in natura fino al controvalore di 500 franchi.
Non si possono versare premi spontanei agli impiegati le cui prestazioni corrispondono al livello di valutazione1.
Art. 49b Ammontare e determinazione dei premi
La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per anno civile, il 15 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.
Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono su domanda dei superiori diretti degli impiegati l’ammontare dei premi di prestazione e dei premi spontanei.
Art. 104a cpv.1 lett. c
Un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se:
c. tenuto conto della sua formazione preliminare, della lingua e dell’età, dopo aver concluso il periodo di introduzione l’impiegato è in grado di raggiungere gli obiettivi di prestazione e di comportamento corrispondenti al livello di valutazione 3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |