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Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

AS 2014 3803 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 set 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-3803/it/ordinanza-sul-personale-scientifico-del-politecnico-federale-di-zurigo

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (RS 172.220.113.11)

RU 2014 3803

Ordinanza
sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

del 16 settembre 2014

La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l’articolo3 capoverso1 dell’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF (OPers PF),
ordina:

Footnotes

  1. [3] RS 414.133.1
  2. [1] RS 172.220.113

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Il personale scientifico comprende:

  1. gli assistenti e gli assistenti in capo;

  2. i collaboratori scientifici assunti a tempo determinato;

  3. i collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato.

Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori con qualifica accademica a cui incombono prevalentemente compiti infrastrutturali.

Sono fatte salve le condizioni di assunzione conformemente all’OPers PF.

Art. 2 Classificazione della funzione

La classificazione della funzione è effettuata conformemente all’allegato1 della presente ordinanza. Si basa sulla griglia delle funzioni di cui all’allegato1 dell’OPers PF.

Per un cambiamento di funzione e di livello di funzione il servizio competente deve inoltrare una domanda al settore infrastrutturale Personale.

Art. 3 Subordinazione gerarchica

Il personale scientifico è subordinato a un responsabile del bilancio secondo l’articolo 13 del regolamento finanziario del PF di Zurigo del 28 settembre 20052.

In caso di assegnazione a un istituto, a un dipartimento o a un’altra unità del PF di Zurigo, è considerato superiore gerarchico il relativo direttore.

RS 172.220.113.11

RSETHZ 245

Art. 4 Pianificazione della carriera e perfezionamento

I superiori gerarchici diretti svolgono un colloquio sulla carriera con gli assistenti in capo I e II e con i collaboratori scientifici I e II assunti per un periodo superiore a quattro anni durante il quarto anno di impiego.

Per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici, la partecipazione ai corsi di bachelor e master presso entrambi i PF è gratuita.

D’intesa con il superiore gerarchico, il personale scientifico può partecipare a corsi di perfezionamento universitario.

Sezione 2 Assistenti e assistenti in capo

Art. 5 Posizioni

L’assunzione come assistente o assistente in capo è funzionale all’avvio della carriera accademica o al perfezionamento professionale.

  1. assistente;

  2. assistente in capo I;

  3. assistente in capo II.

Art. 6 Condizioni di assunzione

L’assunzione come assistente o assistente in capo presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

Sono assunti come assistenti:

  1. i dottorandi ai sensi dell’ordinanza del 1° luglio 20083 sul dottorato del PF di Zurigo;

  2. i postdottorandi.

Sono assunti come assistenti in capo I i titolari di un dottorato con almeno due anni di esperienza professionale.

Sono assunti come assistenti in capo II i titolari di un dottorato con almeno cinque anni di esperienza professionale.

Art. 7 Tasso di occupazione degli assistenti

Il tasso di occupazione dei dottorandi è pari al 100 per cento.

Un’occupazione a tempo parziale è possibile in casi motivati, in particolare in caso di responsabilità genitoriali o di attività presso un altro datore di lavoro.

Art. 8 Stipendio

Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

  1. dottorandi: aliquote secondo l’allegato 2;

  2. postdottorandi: aliquote secondo l’allegato3;

  3. assistenti in capo I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 26 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

Le aliquote di cui al capoverso1 lettere a e b sono fissate dalla direzione.

Le prestazioni d’insegnamento dei dottorandi che superano la soglia minima usuale del rispettivo dipartimento sono indennizzate con un’aliquota più elevata.

Art. 9 Durata dell’impiego

(art. 17b cpv. 2 lett. b legge del 4 ottobre 19914 sui PF)

Gli assistenti e gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo massimo di sei anni.

In caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati.

Footnotes

  1. [4] RS 414.110

Art. 10 Compiti

I dottorandi lavorano alla propria tesi, al progetto di ricerca sul quale si fonda la tesi e agli studi di dottorato per almeno il 70 per cento del loro tempo di lavoro. Assumono compiti legati alle attività di insegnamento e di fornitura di servizi generali. I dipartimenti disciplinano l’estensione di questi compiti. Sono fatti salvi accordi particolari con finanziatori esterni.

I postdottorandi conducono lavori di ricerca propri e partecipano a progetti di ricerca. Assumono inoltre compiti importanti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico.

Gli assistenti in capo I e II svolgono compiti direttivi legati alle attività di preparazione, organizzazione e realizzazione di progetti di ricerca nonché all’insegnamento che rientrano nell’ambito di responsabilità del loro superiore gerarchico. Inoltre, assumono compiti amministrativi e infrastrutturali.

Sezione 3 Collaboratori scientifici assunti a tempo determinato

Art. 11 Posizioni

L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico è funzionale all’avvio della carriera di responsabile di progetto.

  1. assistente scientifico I;

  2. assistente scientifico II;

  3. collaboratore scientifico I;

  4. collaboratore scientifico II.

Art. 12 Condizioni di assunzione

L’assunzione a tempo determinato come collaboratore scientifico presuppone un titolo di studio universitario riconosciuto dal PF di Zurigo.

Sono assunti come assistenti scientifici I i titolari di un diploma universitario senza esperienza professionale che non ambiscono al dottorato.

Possono essere assunti come assistenti scientifici II:

  1. i titolari di un dottorato;

  2. i titolari di un diploma universitario senza dottorato con almeno tre anni di esperienza professionale che vantano conoscenze specifiche corrispondenti a un dottorato.

Possono essere assunte come collaboratori scientifici I le persone di cui al capoverso3 con almeno due anni supplementari di esperienza professionale.

Possono essere assunte come collaboratori scientifici II le persone di cui al capoverso3 con almeno cinque anni supplementari di esperienza professionale.

Art. 13 Stipendio

Lo stipendio è determinato nel modo seguente:

  1. assistenti scientifici I e II: aliquote secondo l’allegato3;

  2. collaboratori scientifici I e II: stipendio iniziale individuale commisurato all’esperienza utile ai sensi dell’articolo 27 OPers PF e adeguato annualmente in base alla valutazione delle prestazioni.

Art. 14 Durata dell’impiego

(art. 17b cpv. 2 legge del 4 ottobre 19915 sui PF) La durata massima dell’impiego a tempo determinato per i collaboratori scientifici con una funzione analoga agli assistenti o agli assistenti in capo è di sei anni, per i collaboratori scientifici che partecipano a progetti di insegnamento e ricerca è di nove anni.

Footnotes

  1. [5] RS 414.110

Art. 15 Compiti

I collaboratori scientifici assunti a tempo determinato assumono compiti legati alle attività di insegnamento, di ricerca e di fornitura di servizi generali.

Sezione 4 Collaboratori scientifici con funzioni direttive assunti a tempo

indeterminato

Art. 16 Posizioni

L’assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scientifico è funzionale al proseguimento della carriera accademica.

  1. collaboratore scientifico con funzioni direttive I;

  2. collaboratore scientifico con funzioni direttive II;

  3. senior scientist I;

  4. senior scientist II.

Art. 17 Condizioni di assunzione

Possono essere assunti a tempo indeterminato scienziati con qualifica accademica riconosciuta per compiti legati all’insegnamento, alla ricerca e alla fornitura di servizi.

Soltanto la direzione può, su richiesta della direzione del rispettivo dipartimento, tramutare un impiego a tempo determinato in un impiego a tempo indeterminato durante il rapporto di lavoro.

Possono essere classificati come senior scientist II le persone che, oltre alla qualifica di cui al capoverso1:

  1. sono riconosciute internazionalmente ed entrano in considerazione, secondo i criteri internazionali, per una cattedra; e

  2. sono professori titolari del PF di Zurigo.

La classificazione come senior scientist II compete alla direzione su proposta della direzione del rispettivo dipartimento.

Art. 18 Stipendio

Per la determinazione e l’evoluzione dello stipendio si applicano gli articoli 26 – 28 OPers PF.

Art. 19 Compiti

I collaboratori scientifici con funzioni direttive partecipano alle attività di insegnamento, di ricerca e di assistenza agli studenti e forniscono supporto sul piano amministrativo o tecnico.

I senior scientist I e II dirigono un settore d’insegnamento o di ricerca o un gruppo di ricerca.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza del 12 dicembre 20056 sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

Footnotes

  1. [6] RU 2006 3375, 2008 4297, 2014 161

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

16 settembre 2014 In nome della direzione del PF di Zurigo: Il presidente, Ralph Eichler Il segretario generale, Hugo Bretscher

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1) Denominazione delle funzioni

1 Assunzione a tempo determinato

Funzione accademica Funzione di progetto Codice Livello di funzione Dottorando Assistente scientifico I 1011 06 Postdottorando Assistente scientifico II 1022 08 Assistente in capo I Collaboratore scientifico I 1023 09 Assistente in capo II Collaboratore scientifico II 1024 10

2 Assunzione a tempo indeterminato

Funzione Codice Livello di funzione Collaboratore scientifico con funzioni direttive I 1031 10 Collaboratore scientifico con funzioni direttive II 1032 11 Senior scientist I 1033 12 Senior scientist II 1034 13

Allegato 2

(art. 8 cpv.1 lett. a) Aliquote salariali dei dottorandi Aliquote Anno Aliquota Stipendio (fr.) 1° anno Standard 47 040

52 855

58 670

64 485

70 300 2° anno Standard 48 540

55 230

61 920

68 610

75 300 3° anno Standard 50 040

57 610

65 180

72 750

80 320

Allegato 3

(art. 8 cpv.1 lett. b e 13 lett. a) Aliquote salariali degli assistenti scientifici I e II e dei postdottorandi Aliquote 1° anno (fr. 2° anno (fr.) 3° anno (fr.) Assistente scientifico I 70 300 75 300 80 320 Assistente scientifico II 85 750 90 050 94 400 Postdottorando 85 750 90 050 94 400