Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

AS 2014 4009 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 29 ott 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-4009/it/ordinanza-sulla-protezione-dei-vegetali

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (RS 916.20)

RU 2014 4009

Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)

Modifica del 29 ottobre 2014

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 916.20

I

Gli allegati 1–5 dell’ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

29 ottobre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

Allegato 1

(art.3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata Lett. a

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo … 1.1 Agrilus anxius Gory 1.2 Agrilus planipennis Fairmaire 1.3 Anthonomus eugenii Cano … 7.1 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. … 10.5 Diaphorina citri Kuway … 25.1 Trioza erytreae Del Guercio … Lett. b

b. Batteri «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» è sostituito con «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.». 0.1 Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing (inverdimento degli agrumi) …

Footnotes

  1. [3] RS 916.151.1

Allegato 2

(art.3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito con «Solanum lycopersicum L.».

Lett. a Le iscrizioni con i numeri1.1, 8, 10 e 31 sono stralciate dall’elenco.

Lett. b L’iscrizione con il numero1 è stralciata dall’elenco.

Lett. d L’iscrizione con il numero 7.1 è stralciata dall’elenco.

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito con «Solanum lycopersicum L.».

Lett. c L’iscrizione con il numero1.1 è stralciata dall’elenco.

Allegato 3

(art. 7, 12 e 13) Merci di cui è vietata l’importazione Descrizione Paese d’origine … 10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberiseme Stati terzi di patate 11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Stati terzi Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanumtuberosum L. di cui all’allegato3 parte A punto 10 12. Tuberi della specie Solanum Ferme restando le esigenze particolari L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui applicabili ai tuberi di patata di cui all’allegato3 parte A punti 10 e 11 all’allegato 4 parte A sezione I, tutti i Paesi terzi, ad eccezione di – Algeria, Israele, Marocco, Tunisia e Turchia, – Paesi dell’Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter mi-chiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute dall’UFAG per la lotta contro tale organismo. …

Allegato 4

(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci Merci provenienti da Stati terzi «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» è sostituito da «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è stato codici NC elencati nell’allegato 5 sottoposto a: parte B, legname di conifere (Conife- a adeguato trattamento termico durante il rales), escluso quello di Thuja L. e quale è stata raggiunta una temperatura mi- Taxus L., ad eccezione del: nima di 56°C per un periodo di almeno 30 – legname in forma di piccole minuti senza interruzioni nell’intero profilo placche, particelle, segatura, tru- del legname (compresa la parte più interna); cioli, avanzi o cascami (ottenuti constatazione, comprovata da relativa indicompletamente o in parte da dette cazione del marchio «HT» sul legname o conifere), sull’eventuale imballaggio, conformemente – materiale da imballaggio in legno agli usi commerciali correnti, e sui certifiin forma di casse, cassette, gabbie, cati di cui all’articolo 11 della presente orcilindri e imballaggi simili, palette dinanza, di carico semplici, palette a cassa e oppure altre piattaforme di carico, spallie- b. adeguata fumigazione secondo una specifire di palette, materiale per cassera- ca approvata dall’UFAM; constatazione, tura, anche effettivamente utilizzati comprovata da relativa indicazione, sui cernel trasporto di oggetti di qualsiasi tificati di cui all’articolo 11 della presente tipo, tranne materiale per cassera- ordinanza, del principio attivo, della tempetura che sostiene partite di legna- ratura minima del legname, del dosaggio me, costruito a partire da legname (g/m3 e del tempo d’esposizione (ore), dello stesso tipo e qualità di quello oppure della partita e che si trovano nello c.

adeguata impregnazione chimica sotto stesso stato fitosanitario del le- pressione con un prodotto approvato gname della partita, dall’UFAM; constatazione, comprovata da – legname di Libocedrus decurrens relativa indicazione, sui certificati di cui Torr., laddove vi sia debita docu- all’articolo 11 della presente ordinanza, del mentazione secondo la quale il le- principio attivo, della pressione (psi o kPa) gname è stato trattato o lavorato e della concentrazione (%) per la produzione di matite me- e diante trattamento termico durante constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il quale è stata raggiunta una tem- il legname è stato trasportato fino a lasciare il peratura minima di 82° C per un Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori periodo di 7–8 giorni, della stagione di volo del vettore Monochamus, ma compreso quello che non ha tenendo conto di un margine di sicurezza di conservato la superficie rotonda altre quattro settimane all’inizio e alla fine naturale, originario di Canada, Cina, della stagione di volo previsto o, tranne nel Giappone, Repubblica di Corea, caso del legname scortecciato, con un rivesti- Messico, Taiwan e Stati Uniti mento protettivo che impedisca l’infestazione d’America, in cui Bursaphelenchus da parte del Bursaphelenchus xylophilus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo et al. è notoriamente presente. vettore. 1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è stato codici NC elencati nell’allegato 5 sottoposto a: parte B, legname di conifere (Conife- a. adeguato trattamento termico durante il rales), in forma di piccole placche, quale è stata raggiunta una temperatura miparticelle, segatura, trucioli, avanzi o nima di 56 °C per un periodo di almeno 30 cascami (ottenuti completamente o in minuti senza interruzioni nell’intero profilo parte da dette conifere), originario di del legname (compresa la parte più interna), Canada, Cina, Giappone, Repubblica da indicare sui certificati di cui all’articolo di Corea, Messico, Taiwan e Stati 11 della presente ordinanza, oppure Uniti d’America, in cui Bursaphelen- b. adeguata fumigazione secondo una specifichus xylophilus (Steiner & Bührer) ca approvata dall’UFAM; constatazione, Nickle et al. è notoriamente presente.

comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tempo d’esposizione (ore), e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore. 1.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è scortecciato, parte B, legname di Thuja L. e Taxus oppure L., ad eccezione del: b. è stato essiccato al forno al fine di portare il – legname in forma di piccole suo tenore di acqua, espresso in percentuale placche, particelle, segatura, tru- della materia secca, al di sotto del 20 % nel cioli, avanzi o cascami (ottenuti corso del trattamento, eseguito secondo completamente o in parte da dette norme adeguate in materia di tempo e temconifere), peratura; constatazione comprovata dal – materiale da imballaggio in legno marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro in forma di casse, cassette, gabbie, marchio riconosciuto a livello internazionacilindri e imballaggi simili, palette le, apposto sul legname o sull’eventuale di carico semplici, palette a cassa e imballaggio, conformemente agli usi comaltre piattaforme di carico, spallie- merciali correnti, re di palette, materiale per cassera- oppure tura, anche effettivamente utilizzati c.

è stato sottoposto ad adeguato trattamento nel trasporto di oggetti di qualsiasi termico durante il quale è stata raggiunta tipo, tranne materiale per cassera- una temperatura minima di 56 °C per un tura che sostiene partite di legna- periodo di almeno 30 minuti senza interru- me, costruito a partire da legname zioni nell’intero profilo del legname (comdello stesso tipo e qualità di quello presa la parte più interna); constatazione, della partita e che si trovano nello comprovata da relativa indicazione del stesso stato fitosanitario del marchio «HT» sul legname o sull’eventuale legname della partita, imballaggio, conformemente agli usi comma compreso quello che non ha merciali correnti, e sui certificati di cui conservato la superficie rotonda all’articolo 11 della presente ordinanza, naturale, originario di Canada, Cina, oppure Giappone, Repubblica di Corea, d. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione Messico, Taiwan e Stati Uniti secondo una specifica approvata d’America, in cui Bursaphelenchus dall’UFAM; constatazione, comprovata da xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle relativa indicazione, sui certificati di cui et al. è notoriamente presente. all’articolo 11 della presente ordinanza, del

e. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall’UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). 1.4 Abrogato 1.5 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è originario di zone notoriamente indenni parte B, legname di conifere (Conife- da: rales), ad eccezione del: – Monochamus spp. (specie non europee), – legname in forma di piccole – Pissodes spp. (specie non europee), placche, particelle, segatura, tru- – Scolytidae (specie non europee); cioli, avanzi o cascami (ottenuti il nome della zona va indicato sui certificati completamente o in parte da dette di cui all’articolo 11 della presente ordinanconifere), za, alla rubrica «Origine», – materiale da imballaggio in legno oppure in forma di casse, cassette, gabbie, b. è scortecciato e privo di perforazioni, cilindri e imballaggi simili, palette provocate da insetti del genere Monochadi carico semplici, palette a cassa e mus spp. (specie non europee), in altre piattaforme di carico, spallie- quest’ambito considerate se di diametro re di palette, materiale per cassera- superiore a3 mm, tura, anche effettivamente utilizzati oppure nel trasporto di oggetti di qualsiasi c. è stato essiccato al forno al fine di portare il tipo, tranne materiale per cassera- suo tenore di acqua, espresso in percentuale tura che sostiene partite di legna- della materia secca, al di sotto del 20 % nel me, costruito a partire da legname corso del trattamento, eseguito secondo dello stesso tipo e qualità di quello norme adeguate in materia di tempo e temdella partita e che si trova nello peratura; constatazione comprovata dal stesso stato fitosanitario del le- marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro gname della partita, marchio riconosciuto a livello internazionama compreso quello che non ha le, apposto sul legname o sull’eventuale conservato la superficie rotonda imballaggio, conformemente agli usi comnaturale, originario di Russia, Kazaki- merciali correnti, stan e Turchia. oppure

  1. è stato sottoposto ad adeguato trattamento periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza, oppure

  2. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione

  3. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall’UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo1 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.6 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è scortecciato e privo di perforazioni, parte B, legname di conifere (Conife- provocate da insetti del genere Monocharales), ad eccezione del: mus spp. (specie non europee), in – legname in forma di piccole quest’ambito considerate se di diametro suplacche, particelle, segatura, tru- periore a3 mm, cioli, avanzi o cascami (ottenuti oppure completamente o in parte da dette b. è stato essiccato al forno al fine di portare il conifere), suo tenore di acqua, espresso in percentuale – materiale da imballaggio in legno della materia secca, al di sotto del 20% nel in forma di casse, cassette, gabbie, corso del trattamento, eseguito secondo cilindri e imballaggi simili, palette norme adeguate in materia di tempo e temdi carico semplici, palette a cassa e peratura; constatazione comprovata dal altre piattaforme di carico, spallie- marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro re di palette, materiale per cassera- marchio riconosciuto a livello internazionatura, anche effettivamente utilizzati le, apposto sul legname o sull’eventuale nel trasporto di oggetti di qualsiasi imballaggio, conformemente agli usi comtipo, tranne materiale per cassera- merciali correnti, tura che sostiene partite di legna- oppure me, costruito a partire da legname c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione dello stesso tipo e qualità di quello secondo una specifica approvata della partita e che si trovano nello dall’UFAM; constatazione, comprovata da stesso stato fitosanitario del le- relativa indicazione, sui certificati di cui gname della partita, all’articolo 11 della presente ordinanza, del ma compreso quello che non ha principio attivo, della temperatura minima conservato la superficie rotonda del legname, del dosaggio (g/m3 e del originale, originario di Stati terzi tempo d’esposizione (ore), diversi da: oppure – Russia, Kazakistan e Turchia, d.

è stato sottoposto ad adeguata impregnazio- – Stati terzi europei, ne chimica sotto pressione con un prodotto – Canada, Cina, Giappone, Repub- approvato dall’UFAM; constatazione, comblica di Corea, Messico, Taiwan e provata da relativa indicazione, sui certifi- Stati Uniti d’America, in cui Bur- cati di cui all’articolo 11 della presente orsaphelenchus xylophilus (Steiner dinanza, del principio attivo, della pressione & Bührer) Nickle et al.è notoria- (psi o kPa) e della concentrazione (%), mente presente. oppure

e. è stato sottoposto ad adeguato trattamento periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 11della presente ordinanza. 1.7 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è originario di zone notoriamente indenni parte B, legname in forma di piccole da: placche, particelle, segatura, trucioli, – Monochamus spp. (specie non europee), avanzi o cascami, ottenuti completa- – Pissodes spp. (specie non europee), mente o in parte da conifere- – Scolytidae (specie non europee); (Coniferales)originario di: il nome della zona va indicato sui certificati – Russia, Kazakistan e Turchia, di cui all’articolo 11 della presente ordinan- – Paesi non europei diversi da za, alla rubrica «Origine», Canada, Cina, Giappone, Repub- oppure blica di Corea, Messico, Taiwan e b. è stato ottenuto da legno rotondo scorteccia- Stati Uniti d’America, in cui Bur- to, saphe-lenchus xylophilus (Steiner oppure & Bührer) Nickle et al.è notoria- c. è stato essiccato al forno al fine di portare il mente presente. suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

  1. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione

  2. è stato sottoposto ad adeguato trattamento periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza.

2. Materiale da imballaggio in legno in Il materiale da imballaggio in legno deve: forma di casse, cassette, gabbie, – essere soggetto a uno dei trattamenti approcilindri e imballaggi simili, palette di vati di cui all’allegato I della norma intercarico semplici, palette a cassa e altre nazionale FAO2 per le misure fitosanitarie piattaforme di carico, spalliere di n. 15 sugli orientamenti per la regolamentapalette, materiale per casseratura, zione del materiale da imballaggio in legno anche effettivamente utilizzati nel negli scambi internazionali trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, e ad eccezione del legno grezzo di – essere contrassegnato da un marchio come spessore uguale o inferiore a 6 mm e indicato nell’allegato II della norma interdel legno trasformato mediante colla, nazionale, che segnala che il materiale di calore e pressione o una combinazione imballaggio è stato sottoposto a un trattadi questi fattori e tranne materiale per mento fitosanitario approvato in conformità casseratura che sostiene partite di con tale norma. legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, proveniente da Stati terzi. 2.1 Legname di Acer saccharum Marsh., Constatazione ufficiale che il legname è stato compreso quello che non ha conserva- essiccato al forno al fine di portare il suo tenore to la superficie rotonda naturale, ad di acqua, espresso in percentuale della materia eccezione del: secca, al di sotto del 20 % nel corso del tratta- – legname destinato alla produzione mento, eseguito secondo norme adeguate in di fogli da impiallacciatura, materia di tempo e temperatura; constatazione, – legname in forma di piccole comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» placche, particelle, segatura, tru- o da un altro marchio riconosciuto a livello cioli, avanzi o cascami, internazionale, apposto sul legno o sul suo – materiale da imballaggio in legno imballaggio conformemente agli usi commerin forma di casse, cassette, gabbie, ciali correnti. cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname

originario degli Stati Uniti d’America e del Canada. … 2.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che: codici NC elencati nell’allegato 5 a. il legname è originario di una zona che parte B, legname di Fraxinus L., l’UFAM ha riconosciuto indenne Juglans ailantifolia Carr., Juglans dall’Agrilus planipennis Fairmaire; mandshurica Maxim., Ulmus davidia- il nome della zona deve essere

Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Questo documento può essere consultato al seguente indirizzo:

na Planch. e Pterocarya rhoifolia menzionato nei certificati di cui Siebold & Zucc., ad eccezione del: all’articolo 11, – legname in forma di piccole oppure placche, particelle, segatura, tru- b. che la corteccia e almeno 2,5 cm cioli, avanzi o cascami (ottenuti dell’alburno esterno sono rimossi in un imcompletamente o in parte da detti pianto autorizzato e controllato alberi), dall’organizzazione fitosanitaria – materiale da imballaggio in legno nazionale, in forma di casse, cassette, gabbie, oppure cilindri e imballaggi simili, palette c. che il legname è stato trattato con radiazioni di carico semplici, palette a cassa e ionizzanti fino a ottenere un assorbimento altre piattaforme di carico, spallie- minimo di1 kGy in tutto lo spessore. re di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Stati Uniti d’America. 2.4 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è codici NC elencati nell’allegato 5 originario di una zona che l’UFAM ha riconoparte B, legname in forma di piccole sciuto indenne dall’Agrilus planipennis Fairplacche, particelle, segatura, trucioli, maire. Il nome della zona deve essere menzioavanzi o cascami ottenuti completa- nato nei certificati di cui all’articolo 11 della mente o in parte da Fraxinus L; presente ordinanza. Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Coresa, Giappone, Mongolia, Stati Uniti d’America. 2.5 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che la corteccia è codici NC elencati nell’allegato 5 originaria di una zona che l’UFAM ha riconoparte B, corteccia isolata e oggetti di sciuto indenne dall’Agrilus planipennis Faircorteccia di Fraxinus L., Juglans maire. Il nome della zona deve essere menzioailantifolia Carr., Juglans mandshuri- nato nei certificati di cui all’articolo 11 della ca Maxim., Ulmus davidiana Planch. presente ordinanza. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America.

3. Legname di Quercus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname: di: a. è stato squadrato in modo da eliminare – legname in forma di piccole completamente la superficie arrotondata, placche, particelle, segatura, tru- oppure cioli, avanzi o cascami, b. è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, – fusti, botti, tini, mastelli ed altri espresso in percentuale della materia secca, lavori da bottaio, e loro parti, in è inferiore al 20 %, legno, comprese le doghe, ove esi- oppure stano prove documentate che il le- c. è stato scortecciato e disinfettato mediante gname è stato prodotto o lavorato un adeguato trattamento termico ad aria o mediante un trattamento termico ad acqua, con raggiungimento di una tempe- oppure ratura minima di 176 °C per d. nel caso di legname segato, con o senza

minuti, residui di corteccia attaccati, è stato essicca- – materiale da imballaggio in legno to al forno al fine di portare il suo tenore di in forma di casse, cassette, gabbie, acqua, espresso in percentuale della materia cilindri e imballaggi simili, palette secca, al di sotto del 20 % nel corso del tratdi carico semplici, palette a cassa e tamento, eseguito secondo norme adeguate altre piattaforme di carico, spallie- in materia di tempo e temperatura. Constare di palette, materiale per cassera- tazione, comprovata dal marchio «kilntura, anche effettivamente utilizzati dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconel trasporto di oggetti di qualsiasi nosciuto a livello internazionale, apposto tipo, tranne materiale per cassera- sul legno o sul suo imballaggio conformetura che sostiene partite di legna- mente agli usi commerciali correnti. me, costruito a partire da legname originale, originario degli Stati Uniti d’America 4.1 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che: codici NC elencati nell’allegato 5 a. la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno parte B, legname di Betula L., ad esterno sono rimossi in un impianto autoeccezione di: rizzato e controllato dall’organizzazione – legname in forma di piccole fitosanitaria nazionale, placche, particelle, segatura, tru- oppure cioli, avanzi o cascami (ottenuti b.

il legname è stato trattato con radiazioni completamente o in parte da detti ionizzanti fino a ottenere un assorbimento alberi), minimo di1 kGy in tutto lo spessore. – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname stesso stato fitosanitario del le- gname della partita, naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli Stati Uniti d’America, dove l’Agrilus anxius Gory è notoriamente presente. 4.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è codici NC elencati nell’allegato 5 originario di un paese notoriamente indenne da parte B, legname in forma di piccole Agrilus anxius Gory. placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Betula L. 4.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che la corteccia è priva codici NC elencati nell’allegato 5 di legno. parte B, corteccia e oggetti di corteccia di Betula L., originari del Canada e degli Stati Uniti d’America, dove l’Agrilus anxius Gory è notoriamente presente. 5.

Legname di Platanus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname è stato del: essiccato al forno al fine di portare il suo tenore – legname in forma di piccole di acqua, espresso in percentuale della materia placche, particelle, segatura, tru- secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattacioli, avanzi o cascami, mento, eseguito secondo norme adeguate in – materiale da imballaggio in legno materia di tempo e temperatura; constatazione, in forma di casse, cassette, gabbie, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» cilindri e imballaggi simili, palette o da un altro marchio riconosciuto a livello di carico semplici, palette a cassa e internazionale, apposto sul legno o sul suo altre piattaforme di carico, imballaggio conformemente agli usi commerspalliere di palette, materiale per ciali correnti. casseratura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, originale, originario degli Stati Uniti d’America o dell’Armenia. 6.

Legname di Populus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname: di: – è scortecciato – legname in forma di piccole oppure placche, particelle, segatura, tru- – è stato essiccato al forno al fine di portare il cioli, avanzi o cascami, suo tenore di acqua, espresso in percentuale – materiale da imballaggio in legno della materia secca, al di sotto del 20% nel in forma di casse, cassette, gabbie, corso del trattamento, effettuato secondo cilindri e imballaggi simili, palette norme adeguate in materia di tempo e temdi carico semplici, palette a cassa e peratura; constatazione, comprovata dal altre piattaforme di carico, spallie- marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro re di palette, materiale per marchio riconosciuto a livello internazionacasseratura, anche effettivamente le, apposto sul legno o sul suo imballaggio utilizzati nel trasporto di oggetti di conformemente agli usi commerciali corqualsiasi tipo, tranne materiale per renti. casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, naturale, originario di Paesi del continente americano 7.1 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è stato ottenuto da legno rotondo scortecparte B, legname in forma di: piccole ciato, placche, particelle, segatura, trucioli, b. è stato essiccato al forno al fine di portare il avanzi o cascami, ottenuti completa- suo tenore di acqua, espresso in percentuale mente o in parte da: della materia secca, al di sotto del 20 % nel – Acer saccharum Marsh, originario corso del trattamento, eseguito secondo di Stati Uniti d’America e Canada, norme adeguate in materia di tempo e tem- – Platanus L., originario di Stati peratura, Uniti d’America o Armenia, oppure – Populus L., originario del conti- c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione nente americano. secondo una specifica approvata

d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza. 7.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è stato essiccato al forno al fine di portare il parte B, legname in forma di piccole suo tenore di acqua, espresso in percentuale placche, particelle, segatura, trucioli, della materia secca, al di sotto del 20 % nel avanzi o cascami, ottenuti completa- corso del trattamento, eseguito secondo mente o in parte da Quercus L. origi- norme adeguate in materia di tempo e nario degli Stati Uniti d’America. temperatura,

b. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione

c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza. 7.3 Corteccia separata dal tronco di Constatazione ufficiale che la corteccia conifere (Coniferales), originaria di separata dal tronco: Paesi non europei. a. è stata sottoposta ad adeguata fumigazione

b. è stata sottoposta ad adeguato trattamento periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza, e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. o del suo vettore. 8. Abrogato … 11.4 Vegetali di Fraxinus L., Juglans Constatazione ufficiale che i vegetali sono ailantifolia Carr., Juglans mandshuri- originari di una zona che l’UFAM ha riconoca Maxim., Ulmus davidiana Planch. sciuto indenne dall’Agrilus planipennis Fair- e Pterocarya rhoifolia Siebold & maire. Il nome della zona deve essere menzio- Zucc., ad eccezione dei frutti e delle nato nei certificati di cui all’articolo 11 della sementi, ma compresi rami tagliati con presente ordinanza. o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Stati Uniti d’America 11.5 Vegetali di Betula L., ad eccezione dei Constatazione ufficiale che i vegetali sono frutti e delle sementi, ma compresi originari di un paese notoriamente indenne da rami di Betula L. con o senza foglie. Agrilus anxius Gory. … 15. Abrogato 16. Abrogato … 18.1 Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Ferme restando le disposizioni applicabili ai Swingle, Afraegle Engl, Atalantia vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkil- punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i lanthus Swingle, Calodendrum vegetali sono originari di un Paese che l’UFAG Thunb., Choisya Kunth, Clausena ha riconosciuto indenne da Candidatus Liberi- Burm. f., Limonia L., Microcitrus bacter spp., agente causale della malattia di Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Huanglongbing o di inverdimento degli agru- Pamburus Swingle, Severinia Ten., mi. Swinglea Merr., Triphasia Lour.

e Vepris Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e loro ibridi, originari di Stati terzi. 18.2 Vegetali di Casimiroa La Llave, Ferme restando le disposizioni applicabili ai Clausena Burm. f., Vepris Comm, vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I Zanthoxylum L., ad eccezione dei punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che: frutti e delle sementi, originari di Stati a. i vegetali sono originari di un paese in cui terzi. Trioza erytreae Del Guercio è notoriamente assente,

b. i vegetali sono originari di una zona indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare». 18.3 Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Ferme restando le disposizioni applicabili ai Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I Browne, Atalantia Corrêa, Balsamoci- punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che: trus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis a. i vegetali sono originari di un paese in cui Swingle & Kellerman, Clausena Diaphorina citri Kuway è notoriamente as- Burm. f., Eremocitrus Swingle, sente, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, oppure Limonia L., Merrillia Swingle, Micro- b. i vegetali sono originari di una zona indencitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex ne da Diaphorina citri Kuwai, istituita L., Naringi Adans., Pamburus Swin- dall’organizzazione fitosanitaria nazionale gle, Severinia Ten., Swinglea Merr., nel rispetto delle pertinenti norme interna- Tetradium Lour., Toddalia Juss., zionali per le misure fitosanitarie e che è Triphasia Lour., Vepris Comm., menzionata nei certificati di cui all’articolo Zanthoxylum L., ad eccezione dei 11 della presente ordinanza, alla rubrica frutti e delle sementi, originari di Stati «Dichiarazione supplementare». terzi … 27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Constatazione ufficiale che: Moul., Dianthus L. e Pelargo- a. i vegetali sono originari di zone indenni da niuml’Herit. ex Ait., destinati alla Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodoppiantagione, ad eccezione delle tera littoralis (Boisd.), istituite sementi dall’organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

  1. all’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo Helicoverpa armigera (Hübner) o di Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione, 27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Ferme restando le disposizioni applicabili ai Moul., Dianthus L. et Pelargonium vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I l’Herit. ex Ait., ad eccezione delle punto 27.1, constatazione ufficiale che: sementi a. i vegetali sono originari di zone indenni da Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituite dall’organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

  2. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) nel luogo di produzione, … 32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione di: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I – bulbi, punti 27.1, 27.2, 28 e 29, se del caso, constata- – cormi, zione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati – vegetali della famiglia Gramineae, in vivaio e: – rizomi, a. sono originari di una zona che il servizio – sementi, fitosanitario nazionale del Paese di esporta- – tubercoli, zione ha riconosciuto indenne da Liriomyza originari di Paesi nei quali siano note sativae (Blanchard) e Amauromyza maculomanifestazioni di Liriomyza sativae sa (Malloch) conformemente alle pertinenti Blanchard e Amauromyza maculosa norme internazionali per le misure fitosani- (Malloch) tarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti

  3. immediatamente prima dell’esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

… 32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione di: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I – bulbi, punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione – cormi, ufficiale: – vegetali della famiglia Gramineae, a. che i vegetali sono originari di una zona – rizomi, notoriamente indenne da Liriomyza huido- – sementi, brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii – tubercoli (Burgess),

  1. che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto,

  2. che immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifo- lii (Burgess), oppure

  3. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

33. Vegetali con radici, piantati o destinati Constatazione ufficiale che: alla piantagione, coltivati all’aperto a. il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonché

b. i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. … 36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad Ferme restando le disposizioni applicabili ai eccezione di: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I – bulbi, punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, se del – cormi, caso, constatazione ufficiale che i vegetali di – rizomi, cui alla prima colonna sono stati coltivati in – sementi, vivaio e: – tubercoli a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo

della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne daThrips palmi Karny all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti

c. immediatamente prima dell’esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sot- toposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, indenne da Thrips palmi Karny, sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Thrips palmi Karny e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili. … 36.3 Frutti di Capsicum L. originari di Constatazione ufficiale che i frutti: Belize, Costa Rica, Repubblica Domi- b. sono originari di una zona indenne da nicana, El Salvador, Guatemala, Anthonomus eugenii Cano, istituita Honduras, Giamaica, Messico, Nica- dall’organizzazione fitosanitaria nazionale ragua, Panama, Portorico, Stati Uniti nel rispetto delle pertinenti norme internad’America e Polinesia francese in cui zionali per le misure fitosanitarie e che è Anthonomus eugenii Cano è notoria- menzionata nei certificati di cui all’articolo mente presente 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure

b. sono originari di un luogo di produzione, istituito nel Paese di esportazione di tale paese e indenne da Anthonomus eugenii Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e sono riconosciuti indenni da Anthonomus eugenii Cano all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l’esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze. … 38.1 Abrogato … 45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali Ferme restando le disposizioni applicabili ai di Ficus L. e d’Hibiscus L., destinati vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I alla piantagione, ad eccezione di bulbi, punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, cormi, rizomi, sementi e tuberi, constatazione ufficiale che i vegetali: originari di Paesi non europei a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti

c. qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all’attuazione di idonee procedure per l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all’atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l’esportazione sia nell’ambito di controlli eseguiti nello stesso periodo. Nei certificati di cui all’articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, oppure indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili. … 49.1 Sementi di Medicago sativa L. Constatazione ufficiale:

  1. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,

  2. che prima dell’esportazione è stata eseguita una fumigazione,

c. che le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l’organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo. … Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» è sostituito da «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.».

… 3.1 Abrogato 3.2 Abrogato 3.3 Abrogato 3.4 Abrogato 4. Vegetali di PinusL., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers o Scirrhia sementi pini Funk & Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 5. Concerne soltanto il testo francese. 5.1 Abrogato … 10. Vegetali di CitrusL., Fortunella Constatazione ufficiale: Swingle, Poncirus Raf., e relativi a. che i vegetali sono originari di zone notoibridi, ad eccezione dei frutti e delle riamente indenni da Spiroplasma citri Sasementi glio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei),

  1. che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheipihila (Petri) Kanchavelis & Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei), oppure

  2. che i vegetali: – sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattino, nonché – sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tristeza virus (ceppi europei) dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

10.1 Vegetali di Citrus L., Fortunella Constatazione ufficiale che i vegetali sono Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari di zone indenni da Trioza erytreae e Casimiroa La Llave, Clausena Burm Del Guercio, istituite dall’organizzazione

f. , Vepris Comm., Zanthoxylum L., ad fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertieccezione dei frutti e delle sementi nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. … 18.1. Tuberi di Solanum tuberosum L., Constatazione ufficiale: destinati alla piantagione a. che le disposizioni dell’UFAG o eventualmente dell’UE per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival sono state rispettate, e

  1. che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. o che sono state osservate le disposizioni dell’UE per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., e

  2. che le disposizioni dell’UFAG o eventualmente dell’UE per la lotta contro Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens sono state rispettate, e

  3. aa. che i tuberi sono originari di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente assente; oppure bb. che nelle zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. oppure considerato indenne da tale organismo a seguito dell’attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell’organismo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., e

  4. che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, oppure di zone nelle quali Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen sono notoriamente presenti: – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un’indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, – che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19983 sulle sementi e i tuberi-seme e che non è stato osservato nessun sintomo di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen.

… 18.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad Dev’essere dimostrato da un numero di regieccezione di quelli di cui all’allegato 4 strazione apposto sull’imballaggio o, in caso di parte A sezione II punti 18.1, 18.1.1, spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di 18.2, 18.3 o 18.4 trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e che, se del caso, le disposizioni dell’UFAG o dell’UE per la lotta contro

  1. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival1,

  2. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e

  3. Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

… 18.6.1 Vegetali con radici, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, di Capsicum spp., Sola- vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione II num lycopersicum L. e Solanum me- punto 18.6, constatazione ufficiale che le longena L. disposizioni dell’UFAG o eventualmente dell’UE per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate. 18.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Ferme restando le disposizioni applicabili, se Solanum lycopersicum (L.), Musa L., del caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A Nicotiana L. e Solanum melongena L., sezione II punto 18.6 constatazione ufficiale: destinati alla piantagione, ad eccezio- a. che i vegetali sono originari di zone notone delle sementi riamente indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

b. che nessun indizio di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. … 20. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Constatazione ufficiale che: Moul., Dianthus L. e Pelargonium a. i vegetali sono originari di zone indenni da l’Herit. ex Ait., destinati alla pianta- Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodopgione, ad eccezione delle sementi tera littoralis (Boisd.), istituite nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

  1. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo Helicoverpa armigera Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione, … 23. Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione di: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione II – bulbi, punti 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: – cormi, a. che i vegetali sono originari di una zona – vegetali della famiglia Gramineae, notoriamente indenne da Liriomyza huido- – rizomi , brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii – sementi, (Burgess), –tubercoli oppure

  2. che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto,

  3. che immediatamente prima della messa in commercio i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii(Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), oppure

  4. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

24. Vegetali con radici, piantati o destinati Dev’essere dimostrato che il luogo di produalla piantagione, coltivati all’aperto zione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 24.1 Vegetali con radici, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, coltivati all’aperto, di vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione II Allium porrum L., Asparagus officina- punto 24, dev’essere dimostrato che le disposilis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. zioni dell’UFAG per la lotta contro gli organi- e Fragaria L. nonché bulbi, tuberi e smi Globodera pallida (Stone) Behrens e rizomi, coltivati all’aperto, di Allium Globodera rostochiensis (Wollenweber) ascalonicum L., Allium cepa L., Behrens sono rispettate. Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. e Tulipa L. … 28.1 Sementi di Medicago sativa L. Constatazione ufficiale:

  1. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,

  2. che prima della messa in commercio è stata effettuata una fumigazione,

  3. che le sementi sono state sottoposte a un trattamento fisico adeguato contro l’organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

… Parte B Esigenze particolari per l’introduzione e la messa in commercio di merci in alcune zone protette Sostituzione di espressione concerne soltanto il testo francese.

Merci Esigenze particolari Zona(e) protetta(e) … 32. Vegetali di Vitis L., ad Ferme restando le disposizioni applicabili Tutti i Cantoni, eccezione dei frutti e delle ai vegetali di cui all’allegato3 parte A ad eccezione sementi punto 15, all’allegato 4 parte A sezione II del Cantone TI punto 17 e all’allegato 4 parte B punto e della Valle 21.1, constatazione ufficiale: Mesolcina

  1. che i vegetali sono originari di e sono (Cantone GR) stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente,

  2. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO, istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazionale, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali,

  3. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati n una zona protetta elencata nella colonna di destra o in una zona protetta riconosciuta dall’Unione europea in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Dipartimento dell’Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur- Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna);

Merci Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

  1. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione: aa. nel quale, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e bb. alternativamente

  2. sui vegetali non è stato osservato sul luogo di produzione alcun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, ii. i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.

Allegato 5

(art. 2, 8–10, 15, 25, 29 e 32) Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario … 1.0 Abrogato … 1.4 Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi 1.5 Concerne soltanto il testo francese … 1.8 Abrogato … 2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi. … 3. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi destinati alla piantagione, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L.

pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario valido per la zona interessata all’atto dell’introduzione o della messa in commercio in tale zona Concerne soltanto il testo francese Parte B Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione pericolosi per tutta la Svizzera L‘elenco è modificato come segue: 1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti d’America, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf. e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L. 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae – conifere (Coniferales) – Acer saccharum Marsh, originarie di Stati Uniti d’America e Canada – Prunus L., originarie di Paesi non europei – fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi non europei – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L. – foglie di Manihot esculenta Crantz – rami di Betula L., con o senza foglie – rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America – Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss.

e Zanthoxylum L. 2.1 Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm. 3. Frutti di: – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di Paesi non europei – Capsicum L. … 5. Corteccia, separata dal tronco, di: – conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei – Acer saccharum Marsh, Populus L. e Quercus L. ad eccezione di Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America – Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d’America 6. Legname che:

a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto 2: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b del codice NC 4416.00 00 e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America o Armenia, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada, – Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America, – Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’ America e Canada e

b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni: Codice NC Descrizione 4401.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 4401.21 Legno di conifere in piccole placche o in particelle 4401.22 Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle ex 4401.39 Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4403.10 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.20 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 4403.91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4403.99 Legno grezzo diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci1 del

capitolo 44 o da altro legno tropicale nonché quercia

(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407.10 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407.91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il mm ex 4407.93 Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il mm 4407.95 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il mm ex 4407.99 Legno diverso da quello di conifere, [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale nonché quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il mm Codice NC Descrizione 4408.10 Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 4416.00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 9406.0010 Costruzioni prefabbricate di legno … pericolosi per talune zone protette Concerne soltanto il testo francese