RU 2014 4173
Ordinanza
concernente gli elementi d’indirizzo
nel settore delle telecomunicazioni
(ORAT)
Modifica del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Titolo prima dell’art.1
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Campo d’applicazione nonché termini e abbreviazioni
Art. 1
Quest’ordinanza si applica a tutti gli elementi d’indirizzo eccettuati i nomi di dominio. 2I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell’allegato.
Art. 4 cpv. 1bis ,1ter,2, 3 lett. a, abis nonché 4 e 5
La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
nome e indirizzo del richiedente;
elemento d’indirizzo desiderato. verificare il nome, l’indirizzo e l’esistenza giuridica del richiedente, l’UFCOM può richiedere altre indicazioni o documenti, in particolare presso:
persone fisiche: una copia di un documento d’identità nazionale o di un passaporto valido e un certificato di domicilio attuale;
associazioni o fondazioni con sede in Svizzera e non iscritte nel registro di commercio: una copia autenticata degli statuti dell’associazione o dell’atto costitutivo della fondazione;
persone giuridiche o società di persone con sede all’estero: un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o, qualora l’estratto non contenga le indicazioni sufficienti o non esista un’istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che l’ente ha esistenza giuridica secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d’identificazione delle imprese.
L’UFCOM può attribuire gli elementi di indirizzo provvisoriamente.
Può rifiutare l’attribuzione di un elemento d’indirizzo se:
ha ragioni per supporre che un suo utilizzo da parte del richiedente comporti un’infrazione al diritto federale;
abis. ha ragioni per supporre che il richiedente ha chiesto l’attribuzione di questo elemento d’indirizzo per impedirne l’attribuzione ad altri interessati;
il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.
Concerne soltanto il testo tedesco
Non sussiste alcun diritto all’attribuzione di un determinato elemento d’indirizzo.
Art. 4a
Art. 11 cpv.1 lett. b, bbis, bter, bquater, c, d nonché dbis
L’UFCOM può revocare l’attribuzione di elementi d’indirizzo se:
Concerne soltanto il testo tedesco
bbis. un’altra autorità competente constata che un loro utilizzo comporta un’infrazione al diritto federale;
bter. ha motivi di credere che un loro utilizzo da parte del titolare comporti un’infrazione al diritto federale;
bquater. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo tedesco
dbis. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;
Abrogata
Art. 23 cpv.1
Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori notificati secondo l’articolo 4 LTC, per la fornitura di un servizio di telecomunicazione.
Art. 23a Serie di numeri con numeri trasferiti
Un fornitore può rinunciare a una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri soltanto se:
un altro fornitore che soddisfa le condizioni per l’attribuzione della serie di numeri è pronto a farsela attribuire immediatamente; o
non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui gli era stata attribuita la serie di numeri.
Se in seguito a una revoca o a una rinuncia secondo il capoverso1 lettera b si estingue il diritto d’uso di una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri, l’UFCOM può attribuirla immediatamente a un fornitore di sua scelta. Ciò può avvenire senza l’accordo di quest’ultimo. Il criterio per l’attribuzione è, in particolare, la quantità dei numeri della serie trasferiti ai singoli fornitori.
Per l’attribuzione di cui al capoverso2 non è riscossa alcuna tassa.
Art. 24c cpv.2
Art. 24e cpv.2 e 2bis
Le comunicazioni verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.
Per comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, a chi chiama può essere fatturata al massimo la tassa di cui all’articolo 39a capoverso1 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sui servizi di telecomunicazione (OST).
Art. 24g
Art. 30 cpv.3 e 4
Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.
Abrogato
Art. 31a cpv. 3bis
Art. 47 cpv.1 e 1bis
Su richiesta, l’UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.2124 dell’UIT-T, se il fornitore:
dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM, UMTS, LTE o di una tecnologia di comunicazione mobile analoga; o
ha concluso un accordo con il titolare di una concessione di radiocomunicazione di cui alla lettera a concernente l’utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest’ultimo.
L’UFCOM può attribuire un MNC al gestore di una rete di telecomunicazione se questo sia necessario a identificare la rete nell’ambito di interconnessione con fornitori svizzeri o esteri.
II
I termini e le abbreviazioni seguenti sono stralciati dall’allegato: – ACE-String; – banca dati pubblica centralizzata; – DNSSEC; – gestore del registro; – indirizzo Internet o IP; – nome di dominio.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
L’articolo 24e capoversi2 e 2bis entrano in vigore il 1° luglio 2015.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all’indirizzo Internet www.itu.int Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.