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Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari

AS 2014 4495 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 1 dic 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-4495/it/ordinanza-del-ddps-sull-equipaggiamento-personale-dei-militari

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DDPS sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (RS 512.301),

RU 2014 4495

Ordinanza del DDPS
sull’equipaggiamento personale dei militari
(OEPM‒DDPS)

Modifica del 1° dicembre 2014

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
ordina:

I

L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 114 capoverso4 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 10 capoverso3 e 11 capoverso1 lettera c dell’ordinanza del 5 dicembre 20033 sull’equipaggiamento personale dei militari,

Capitolo 6 (art. 37‒40)

Abrogato

Art. 41 Oggetti d’equipaggiamento

L’uso degli oggetti d’equipaggiamento personali fuori del servizio è autorizzato, fatte salve le restrizioni seguenti:

  1. l’arma da fuoco d’ordinanza può essere utilizzata unicamente per la partecipazione a esercizi di tiro negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari cantonali competenti o negli impianti di tiro in campagna autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti, nonché per la partecipazione a gare militari;

  2. il possessore dell’arma da fuoco portatile personale o dell’arma corta da fuoco personale, nonché di armi in prestito, può prestarle a terzi unicamente per la partecipazione a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari secondo la lettera a;

  3. il militare può indossare l’uniforme solo in occasione delle seguenti attività:

1. attività fuori del servizio secondo l’ordinanza del 26 novembre 20034 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello, nonché attività secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20035 sullo sport militare, 2. in qualità di impiegato o incaricato dell’esercito o dell’amministrazione militare, se ciò è necessario nel quadro della collaborazione con la truppa o per eventi attinenti al servizio di truppa, 3. manifestazioni politiche organizzate dalle autorità, 4. altri eventi privati come balli degli ufficiali, cortei e manifestazioni storiche, fiere, matrimoni o funerali, previa autorizzazione del settore Tiro e attività fuori del servizio (TAFS) dell’Aggruppamento Difesa. La decisione definitiva spetta al settore TAFS, previa consultazione delle autorità militari cantonali.

L’uso fuori del servizio della maschera di protezione è proibito.

Footnotes

  1. [5] RS 512.38

Art. 42 Porto dell’uniforme

Il porto dell’uniforme, sempreché sia autorizzato, si basa sulle prescrizioni militari.

Footnotes

  1. [1] RS 514.101
  2. [4] RS 512.30
  3. [2] RS 510.10
  4. [3] RS 514.10

II

L’ordinanza DMF del 2 agosto 19766 concernente il porto dell’uniforme e la consegna di tessere di legittimazione per le manifestazioni fuori del servizio e civili è abrogata.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20037 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Art. 10a Oggetti d’equipaggiamento

Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari.

Le pertinenti domande devono essere indirizzate alla BLEs unitamente all’attestazione di membro attivo.

RFM 88/1612

Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20038 sul tiro.

Footnotes

  1. [8] RS 512.311

Art. 10b Restituzione

In caso di necessità la BLEs può chiedere la restituzione degli oggetti d’equipaggiamento dati in prestito.

Art. 10c Manutenzione e cura

Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento, sono applicabili per analogia gli obblighi dei militari.

2. Ordinanza del DDPS del 28 novembre 20039 concernente l’istruzione premilitare Allegato, n. 3 cpv.1

I funzionari interessati e i partecipanti ai corsi d’istruzione premilitare e ai corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare ricevono un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene il corso.

Footnotes

  1. [9] RS 512.151

Footnotes

  1. [7] RS 512.301

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

1° dicembre 2014 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer