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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

AS 2014 4549 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 19 nov 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2014-4549/it/ordinanza-del-dfgp-sugli-strumenti-di-misurazione-audiometrici

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (RS 941.216)

RU 2014 4549

Ordinanza del DFGP
sugli strumenti di misurazione audiometrici
(Ordinanza sull’audiometria)

Modifica del 19 novembre 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20101 sull’audiometria è modificata come segue:

All. n. 2.1 2.1 Si distinguono due procedimenti di verificazione denominati «A» e «B» (vedere tabelle 1–4). In caso di installazione gli audiometri sono verificati secondo i due procedimenti (la prima volta dopo l’acquisto oppure in seguito a una nuova installazione come ad esempio in occasione di un trasloco). In seguito sono verificati ogni anno, alternativamente secondo il procedimento A o B, iniziando dal procedimento A. Una verificazione comprende misurazioni con: – cuffia e orecchio artificiale (per la conduzione aerea): tabella1; – auricolare per conduzione ossea e mastoide (per la conduzione ossea): tabella 2; – altoparlante nella cabina (per il campo libero): tabella 3; – segnali puramente elettrici (linearità): tabella 4.

Footnotes

  1. [1] RS 941.216

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga