RU 2014 4689
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Modifica del 10 dicembre 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato2 dell’ordinanza del 28 giugno 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore l’11 dicembre 2014 alle ore 18.004.
10 dicembre 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
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La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’11 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).