RU 2014 4719
Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato e
l’utilizzazione di biocidi
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)
del 18 maggio 2005 (RU 2005 2821; RS 813.12)
Invece di:
Art. 49
Chi impiega biocidi secondo l’articolo 7 capoverso1 lettera a numeri 2–4 e capoverso 2 ORRPChim1 necessita di un’autorizzazione speciale secondo gli articoli 7–13 ORRPChim.
Art. 60 cpv.2 lett. b
Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
b. alla verifica della completezza delle domande secondo l’articolo 16 capoverso1 e alla valutazione dei documenti secondo l’articolo 17.
Leggasi:
Art. 49
Chi impiega biocidi secondo l’articolo 7 capoverso1 lettera a numeri 2–4 e capoverso 2 ORRPChim2 necessita di un’autorizzazione speciale secondo gli articoli 7–12 ORRPChim.
Art. 60 cpv.2 lett. b
Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
b. alla verifica della completezza delle domande secondo l’articolo 16 capoverso2 e alla valutazione dei documenti secondo l’articolo 17.
Modifica del 20 giugno 2014 (RU 2014 2073; RS 813.12) Invece di:
Art. 36 cpv.3
I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari o con alimenti per animali ai sensi dell’articolo2 capoverso1 dell’ordinanza del 26 maggio 19994 sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.
Art. 53 cpv.1 lett. d n. 3
L’organo di notifica svolge i seguenti compiti:
d. pubblica, in forma adeguata, i seguenti elenchi: 3. l’elenco delle persone a favore delle quali ha utilizzato i dati di cui all’articolo 29a capoverso4;
Allegato 1, categoria6, nota Categoria 6 – Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo del principio attivo secondo l’articolo 7 paragrafo3 del regolamento (UE) n. 528/2012 o ha accettato tale fascicolo secondo l’articolo 11 paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE86
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 53 cpv.1 lett. d n. 2.
Leggasi:
Art. 36 cpv.3
I biocidi che possono essere confusi con le derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 19925 sulle derrate alimentari o con alimenti per animali ai sensi dell’articolo3 capoverso1 dell’ordinanza del 26 maggio 19996 sugli alimenti per animali devono essere imballati in modo tale che la probabilità di confusione sia ridotta al minimo.
Art. 53 cpv.1 lett. d n. 3
L’organo di notifica svolge i seguenti compiti:
d. pubblica, in forma adeguata, i seguenti elenchi: 3. l’elenco delle persone a favore delle quali ha utilizzato i dati di cui all’articolo 29a capoverso5;
Allegato 1, categoria6, nota Categoria 6 – Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo del principio attivo secondo l’articolo 7 paragrafo3 del regolamento (UE) n. 528/2012 o ha accettato tale fascicolo secondo l’articolo 11 paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE86
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 28 cpv.4.
23 dicembre 2014 Cancelleria federale