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Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali

AS 2015 1665 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 27 mag 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-1665/it/ordinanza-del-dfi-sul-controllo-dell-importazione-e-del-transito-di-animali-e-prodotti-animali

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RS 916.443.106)

RU 2015 1665

Ordinanza del DFI
sul controllo dell’importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 27 maggio 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 916.443.12
  2. [2] RS 916.443.13

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

Footnotes

  1. [3] RS 916.443.106 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 mag. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 20154.

27 maggio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

i. r. Prisca Grossenbacher

Allegato 1

(art.3 cpv. 1) Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito Cap.1, n. 4 4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; e selvaggina da penna selva- modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) tica; uova e ovoprodotti 2015/796, GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.

Cap.3, n. 7 e 20 7. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; e selvaggina da penna selva- modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) tica; uova e ovoprodotti 2015/796, GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9.

20. involucri di origine Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/728, GU L 116 del 7.5.2015, pag.1. Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 38; modificata da ultimo dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.