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Legge sull’asilo

AS 2015 1871 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 26 set 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-1871/it/legge-sull-asilo

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge sull’asilo (RS 142.31)

Foglio federale: Legge sull'asilo (LAsi) (BBl 2014 1588),

RU 2015 1871

Legge
sull’asilo
(LAsi)

Modifica del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20141,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2014 2935

I

La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 31a cpv.1 lett. f

Di norma il CEM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:

f. può essere allontanato nel suo Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 31b.

Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino

Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d’origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE3, se:

  1. lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d’origine o di provenienza del richiedente; e

  2. verosimilmente l’allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.

Il CEM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento e prende gli accordi del caso.

Footnotes

  1. [2] RS 142.31 3 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore 1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 20154. 2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2015. 12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Footnotes

  1. [4] FF 2014 6289