RU 2015 1999
Ordinanza del DFI
concernente l’autorizzazione speciale
per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive
(OADAP)
Modifica del 5 giugno 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è modificata come segue:
Art. 5
Art. 9 lett. c n. 2
Art. 14
Allegato 1 n. 3.1 3.1 Caratterizzazione di Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi proprietà pericolose di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza Allegato 3 n. 1 1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE2.
Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag.1.
nelle piscine collettive. O del DFI
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
5 giugno 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset