RU 2015 2031
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen
Modifica del 12 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 20141 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen è modificata come segue:
Preambolo
visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:
alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell’allegato;
alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.
Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso1.
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico.
I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all’indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.
Art. 1a
Ex art. 1
Art. 4 cpv.1
La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli1 e 1a.
Art. 5 cpv.1
Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1a capoverso1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
Art. 6 cpv.1
Chiunque viola gli articoli1, 1a o 3 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
II
L’allegato è modificato come segue:
Rimando
Allegato
Titolo Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire materiale d’armamento
III
La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2015 alle ore 18.006.
12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 giu. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.