RU 2015 2893
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
Modifica del 12 agosto 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:
Art. 3
Ex art. 4
Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative
Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |