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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

AS 2015 2893 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 12 ago 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-2893/it/ordinanza-sull-organizzazione-del-dipartimento-federale-della-difesa-della-protezione-della-popolazione-e-dello-sport

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (RS 172.214.1)

RU 2015 2893

Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)

Modifica del 12 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 3

Ex art. 4

Art. 4 Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.

Footnotes

  1. [1] RS 172.214.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova