RU 2015 2903
Ordinanza
concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
(OEIA)
Modifica del 12 agosto 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19881 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 10a capoverso3, 10c e 39 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19913 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) e della Convenzione del 25 giugno 19984 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),
Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 12 agosto 2015
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 19905 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere Allegato, tabella n. 1, 11 e 17 Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN Associazioni Legittimate a Legittimate a ricorrere ai sensi ricorrere ai sensi della LPAmb/LIGa della LPNb 1. Aqua Viva x x … 11. Società svizzera di pedologia (SSP) x x … 17. Abrogato … a Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55f LPAmb e 28 LIG. b Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN.
2. Ordinanza del 28 ottobre 19986 sulla protezione delle acque
Art. 50
Abrogato
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva
Art. N. 11, n. 11.2
Circolazione stradale … 11.2 *) Strada principale, costruita con Determinata dal diritto cantonale il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 19857 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali) …
Art. N. 12, n. 12.1
Ferrovie 12.1 Nuova linea ferroviaria Esame plurifase sulle ferrovie) il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) l’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) …
Art. N. 21, n. 21.2, 21.3 e 21.6
Produzione d’energia … 21.2 *) Impianto termico per la produ- Determinata dal diritto cantonale zione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi
superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili
superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili
superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili) 21.3 Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW
su corsi d’acqua internazionali Procedura per il rilascio della nonché su sezioni di corsi concessione e per l’approvazione d’acqua che si trovano in più dei piani (art. 38 cpv.2 e 3 nonché Cantoni e per le quali i Cantoni art. 62 LF del 22 dic. 19169 non riescono a intendersi sulla sull’utilizzazione delle forze concessione dei diritti d’acqua idriche, LUFI)
*) sugli altri corsi d’acqua Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv.1 e 2 LUFI) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d’utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art.3 cpv. 2 LUFI). Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi: determinata dal diritto cantonale … 21.6 *) Raffineria di petrolio e di gas Determinata dal diritto cantonale …
Art. N. 22, n. 22.1
Trasporto e deposito d’energia 22.1 Condotta ai sensi dell’articolo1 della L’autorità di vigilanza approva i legge del 4 ott. 196310 sugli impianti di piani (art.2 cpv. 1 LITC) trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordinaria di approvazione dei piani …
Art. N. 7, n. 70.9, 70.11, 70.13, 70.15–70.23
Industria … 70.9 Abrogato … 70.11 Impianti per la fabbricazione del Determinata dal diritto cantonale vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a
t al giorno … 70.13 Impianti industriali per la fabbri- Determinata dal diritto cantonale cazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a
t al giorno … 70.15 Impianti per il trattamento super- Determinata dal diritto cantonale ficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 70.16 Impianti per la produzione di Determinata dal diritto cantonale calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno 70.17 Impianti per la fusione di sostanze Determinata dal diritto cantonale minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno 70.18 Impianti per la fabbricazione di Determinata dal diritto cantonale prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a4 m3 e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3 70.19 Impianti di pretrattamento o Determinata dal diritto cantonale tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a10 t al giorno 70.20 Impianti per il trattamento super- Determinata dal diritto cantonale ficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno 70.21 Macelli, aziende per la lavorazio- Determinata dal diritto cantonale ne delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno 70.22 Impianti per la fabbricazione di Determinata dal diritto cantonale prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale) 70.23 Impianti di trattamento e trasfor- Determinata dal diritto cantonale mazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)
Art. N. 8, n. 80.1 e 80.9
Altri impianti 80.1 Migliorie fondiarie integrali: Determinata dal diritto cantonale
migliorie fondiarie integrali superiori a 400 ha
migliorie fondiarie integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a5 ha
progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 ha … 80.9 Impianti di captazione o di Determinata dal diritto cantonale ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a10 milioni di m3