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Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia

AS 2015 329 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 gen 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-329/it/ordinanza-dell-usav-che-istituisce-provvedimenti-per-evitare-l-introduzione-del-piccolo-scarabeo-dell-alveare-dall-italia

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Abrogato da: Ordinanza dell’USAV sull’abrogazione di ordinanze che istituiscono provvedimenti per evitare l’introduzione di epizoozie (AS 2024 273)

Atto di base di: Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare dall’Italia (RS 916.443.105.3)

RU 2015 329

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia

del 15 gennaio 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali,
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Footnotes

  1. [1] RS 916.40
  2. [2] RS 916.443.10 3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 15 gen. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512). dall’Italia. O dell’USAV

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.

Art. 2 Importazioni vietate

Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell’Italia definite nell’allegato di:

  1. api (Apis mellifera);

  2. bombi (Bombus spp.);

  3. attrezzature apistiche usate;

  4. sottoprodotti apicoli non trasformati;

  5. miele in favo destinato al consumo umano.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 20153.

15 gennaio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

p. o. Prisca Grossenbacher RS 916.443.105.3

Allegato

(art. 2) Zone di protezione Sono state definite zone di protezione le seguenti aree dell’Italia:

Area comprendente Regione Calabria: l’intera regione Regione Sicilia: l’intera regione dall’Italia. O dell’USAV Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

dall’Italia. O dell’USAV