RU 2015 329
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia
del 15 gennaio 2015
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.
Art. 2 Importazioni vietate
Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell’Italia definite nell’allegato di:
api (Apis mellifera);
bombi (Bombus spp.);
attrezzature apistiche usate;
sottoprodotti apicoli non trasformati;
miele in favo destinato al consumo umano.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 20153.
15 gennaio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:
p. o. Prisca Grossenbacher RS 916.443.105.3
Allegato
(art. 2) Zone di protezione Sono state definite zone di protezione le seguenti aree dell’Italia:
Area comprendente Regione Calabria: l’intera regione Regione Sicilia: l’intera regione dall’Italia. O dell’USAV Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
dall’Italia. O dell’USAV