RU 2015 333
Decisione n. 1/2014 del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone Decisione n. 1/2014 del Comitato misto che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Adottata il 28 novembre 2014 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2015
Testo originale Il Comitato misto, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone1 («l’accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18, considerando quanto segue: (1) l’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002; (2) l’allegato II dell’accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 20122; (3) l’allegato II dell’accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4 apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione5, dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione7; (4) occorre, inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in
5 Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35). 6 Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012, pag. 4). 7 Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).
esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all’entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto; (5) l’allegato II dell’accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l’evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione europea, ha adottato la presente decisione:
Art. 1
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («l’accordo») è modificato secondo quanto disposto all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione da parte del Comitato misto.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014.
Per il Comitato misto: Il presidente, Mario Gattiker I segretari, Adam Gutkind, Rascha Osman
Allegato
L’allegato II dell’accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente: