RU 2015 4193
Ordinanza del DFI
sul controllo dell’importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 26 ottobre 2015
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 28 ottobre 20154.
26 ottobre 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1
(art.3 cpv. 1) Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito Cap.1, n. 3 e 4 3. equidi; sperma, ovuli ed Decisione 2004/211/CE della Commissione, del embrioni della specie equina 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag.1; 4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti macinate e carni separate a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione meccanicamente di pollame, veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; ratiti e selvaggina da penna modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) selvatica; uova e ovoprodotti 2015/1884, GU L 276 del 21.10.2015, pag. 28. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; 2015/1338, GU L 206 del1.8.2015, pag. 69.
Cap.3, n. 3–7 3. cavalli registrati Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del2.9.2008, pag. 16.
4. cavalli registrati per corse, Decisione 93/195/CEE della Commissione, del competizioni e manifestazio- 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e ni culturali alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag.1; 5. equidi da macello Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7; 6. equidi registrati Decisione 93/197/CEE della Commissione, del ed equidi da riproduzione 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e e produzione alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16; 7. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le imporspecifici; carni, carni tazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base macinate e carni separate di pollame e che definisce le condizioni di certificazione meccanicamente di pollame, veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag.1; ratiti e selvaggina da penna modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) selvatica; uova e ovoprodotti 2015/1884, GU L 276 del 21.10.2015, pag. 28.
Cap. 5, n. 2 e 7 2. suini domestici vivi Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per lʼintroduzione nellʼUnione di animali della specie suina, versione della GU L 203 dellʼ11.7.2014, pag. 91. modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1746, GU L 256 del1.10.2015, pag. 5. 7. prodotti di origine Decisione 2002/805/CE della Commissione, del animale destinati 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a all’alimentazione animale taluni prodotti di origine animale destinati all’alimentazione animale e importati dall’Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.