RU 2015 4423
Ordinanza
sull’infrastruttura aeronautica
(OSIA)
Modifica del 21 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata come segue:
Art. 54 cpv. 3
Il numero massimo delle aree d’atterraggio in montagna è fissato a 40.
Art. 74d Disposizione transitoria della modifica del 21 ottobre 2015
Le autorità competenti emanano, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 ottobre 2015, le decisioni necessarie affinché la limitazione del numero delle aree d’atterraggio in montagna (art. 54 cpv. 3) possa essere rispettata.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.
21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |