RU 2015 4741
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 20 novembre 2015
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto,
ordina:
I
L’allegato 3 dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 7 dicembre 2015.
20 novembre 2015 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
Allegato 3
(art. 4 cpv. 4 lett. b) Stati e entità o autorità territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto dall’ottavo giorno di attività oppure dal primo giorno d’attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse Antigua e Barbuda Repubblica di Corea Argentina Saint Kitts e Nevis Australia Saint Lucia Bahamas Saint Vincent e Grenadine Barbados Samoa Brasile Seicelle Canada Stati Uniti d’America Cile Timor-Leste Costa Rica Tonga Croazia Trinidad e Tobago Dominica Uruguay El Salvador Vanuatu Emirati Arabi Uniti Venezuela Grenada Guatemala Honduras Hong Kong Israele Macao Maurizio Messico Nicaragua Panama Paraguay