RU 2015 4809
Ordinanza 1
concernente la legge sul lavoro
(OLL 1)
Modifica del 4 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 73a Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all’articolo 73 capoverso1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati:
dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;
percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; e
hanno convenuto individualmente in forma scritta che rinunciano alla registrazione della durata del lavoro.
L’importo di cui al capoverso1 lettera b è adeguato all’evoluzione dell’importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF.
La convenzione di cui al capoverso1 lettera c può essere revocata ogni anno dal lavoratore o dal datore di lavoro.
Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, in particolare del settore o dell’azienda, e prevedere quanto segue:
misure specifiche per garantire la protezione della salute e l’osservanza della durata del riposo stabilita per legge;
l’obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro.
Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e nel quale è riportato anche il loro reddito annuo lordo.
Art. 73b Registrazione semplificata della durata del lavoro
La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un’azienda o, in sua assenza, la maggioranza dei lavoratori di un’azienda può convenire con il datore di lavoro che, per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro, debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto. In caso di lavoro notturno e domenicale vanno inoltre documentati l’inizio e la fine degli impieghi.
La convenzione deve prevedere quanto segue:
le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro;
disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo;
una procedura paritetica per verificare l’osservanza della convenzione.
Nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo il capoverso1 può anche essere convenuta individualmente in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nella convenzione vanno menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Deve inoltre essere svolto e documentato annualmente un colloquio di fine anno concernente l’onere lavorativo.
Nonostante l’esistenza di una simile convenzione, i lavoratori interessati sono liberi di registrare i dati di cui all’articolo 73 capoverso1 lettere c–e. Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
4 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |