RU 2015 503
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli
di trasporto e i loro rimorchi
(OETV 1)
Modifica del 21 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Atto legislativo di base UE» è sostituito da «Atto normativo UE».
Art. N. 1 .2.1
1.2 Esigenze generali 1.2.1 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE menzionate ai numeri2.4–2.14 (atti normativi UE) o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE).
Art. N. 2 .1–2.3
Esigenze tecniche 2.1 Gli atti normativi UE o i regolamenti ECE menzionati ai numeri2.4–2.14 si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione. 2.1a Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti.
2.2 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti ECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna. 2.3 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV2.
Art. N. 2 .4.1 e 2.4.4
UE 2.4.1 Dimensioni 1230/2012/UE x x x x x x x x x x e pesi … 2.4.4 Abrogato
Art. N. 2 .5.1a
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro UE … 2.5.1a Livello sonoro/ 540/2014/UE x x x x x x Dispositivo di scappamento …
Art. N. 2 .10.1 e 2.10.2
2.10 Freni UE 2.10.1 Impianti 661/2009/CE x x x x x x x x x ECE-R 13 di frenatura ECE-R 90 2.10.2 Impianti 661/2009/CE x ECE-R13H di frenatura ECE-R 90 …
Art. N. 2 .11.10,2.11.11 e 2.11.13
2.11 Carrozzeria Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE … 2.11.10 Collisione 661/2009/CE x x ECE-R 95 laterale 2.11.11 Collisione 661/2009/CE x ECE R 94 frontale … 2.11.13 Sovra- 661/2009/CE x x ECE-R 66 struttura ECE-R 107 …
Art. N. 2 .12.2–2.12.6
2.12 Abitacolo UE … 2.12.2 Ancoraggio 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 17 dei sedili ECE-R 80 2.12.3 Ancoraggio 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 14 delle cinture di sicurezza 2.12.4 Cinture di 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 16 sicurezza come ECE-R 44 anche i sistemi di ritenuta per UE fanciulli 2.12.5 Poggiatesta 661/2009/CE ECE-R 17 ECE-R 25 2.12.6 Identificazione 661/2009/CE ECE-R 121 dei comandi, spie ed indicatori …
Art. N. 2 .13.2–2.13.10
2.13 Dispositivo d’illuminazione Atto normativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. UE … 2.13.2 Catarifrangenti 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 3 2.13.3 Luci di posi- 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 7 zione, di coda, ECE-R 87 d’ingombro, ECE-R 91 di fermata, di circolazione diurna e d’ingombro laterali 2.13.4 Indicatori di 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 6 direzione lampeggianti 2.13.5 Luci per 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 4 illuminare la targa 2.13.6 Fari di 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 1 profondità e ECE-R 5 fari a luce ECE-R 8 anabbagliante, ECE-R 20 lampade a ECE-R 31 incandescenza ECE-R 37 nonché proiet- ECE-R 98 tori a scarica ECE-R 99 di gas e loro ECE-R 112 sorgenti di luce ECE-R 123 2.13.7 Fari 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 19 fendinebbia 2.13.8 Fari 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 38 fendinebbia di coda UE 2.13.9 Luci di 661/2009/CE x x x x x x x x x x ECE-R 23 retromarcia 2.13.10 Luci di 661/2009/CE x x x x x x ECE-R 77 posteggio
Art. N. 2 .14.8
2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari UE … 2.14.8 Veicoli 661/2009/CE x x x x x x x ECE-R 105 destinati al trasporto di merci pericolose …
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |