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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

AS 2015 509 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 gen 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-509/it/ordinanza-concernente-le-esigenze-tecniche-per-motoveicoli-quadricicli-leggeri-a-motore-quadricicli-a-motore-e-tricicli-a-motore

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (RS 741.414)

RU 2015 509

Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore
e tricicli a motore
(OETV 3)

Modifica del 21 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Atto legislativo di base UE» è sostituito da «Atto normativo UE».

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. N. 1 .2.1

1.2 Esigenze generali 1.2.1 I veicoli che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE (atti normativi UE), menzionate ai numeri2.4–2.10, o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE), come anche ai dati del fabbricante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

Footnotes

  1. [2] RS 741.41

Art. N. 2 .1–2.3

Esigenze tecniche 2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano gli atti normativi UE o i regolamenti ECE, menzionati ai numeri2.4–2.10 e i dati del fabbricante conformemente all’elenco completo dell’allegato I della direttiva

n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio. 2.1a Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti. 2.2 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti ECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna. 2.3 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV2.

Art. N. 2 .5.3

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro Atto normativo UE Capitolo Reg. ECE n.

… 2.5.3 Livello sonoro ammesso e 97/24/CE 9 ECE-R dispositivo di scappamento 41/04 …

Art. N. 2 .9.2

2.9 Dispositivi d’illuminazione Atto normativo UE Capitolo Reg. ECE n.

… 2.9.2 Dispositivi di illuminazione 97/24/CE 2 ECE-R 3 e di segnalazione luminosa ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 74 ECE-R 82

Footnotes

  1. [1] RS 741.414

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova