RU 2015 509
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore
e tricicli a motore
(OETV 3)
Modifica del 21 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Atto legislativo di base UE» è sostituito da «Atto normativo UE».
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. N. 1 .2.1
1.2 Esigenze generali 1.2.1 I veicoli che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE (atti normativi UE), menzionate ai numeri2.4–2.10, o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE), come anche ai dati del fabbricante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.
Art. N. 2 .1–2.3
Esigenze tecniche 2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano gli atti normativi UE o i regolamenti ECE, menzionati ai numeri2.4–2.10 e i dati del fabbricante conformemente all’elenco completo dell’allegato I della direttiva
n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio. 2.1a Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti. 2.2 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti ECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna. 2.3 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV2.
Art. N. 2 .5.3
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro Atto normativo UE Capitolo Reg. ECE n.
… 2.5.3 Livello sonoro ammesso e 97/24/CE 9 ECE-R dispositivo di scappamento 41/04 …
Art. N. 2 .9.2
2.9 Dispositivi d’illuminazione Atto normativo UE Capitolo Reg. ECE n.
… 2.9.2 Dispositivi di illuminazione 97/24/CE 2 ECE-R 3 e di segnalazione luminosa ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 74 ECE-R 82
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |