RU 2016 1205
Ordinanza
concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle
persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi
Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea
di libero scambio
(Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone,
OLCP)
Modifica del 13 aprile 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3
Art. 4 cpv. 3, 3bis e 4
Il permesso per frontalieri UE/AELS vale in tutta la Svizzera.
Abrogato
I cittadini dell’UE e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.
Art. 8
Art. 10 e 11
Art. 12, rubrica e cpv. 1–3 e 5
Art. 14 cpv. 2
Sezione 7 (art. 21)
Abrogata
Art. 27
Art. 38 cpv. 4 e 5
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.
13 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |