RU 2016 1317
Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)
Modifica del 20 aprile 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 135
Hbis. Certificato di assicurazione e conto individuale
Art. 136
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.
20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |