RU 2016 1613
Trattato del 15 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA
Trattato del 15 dicembre 2004
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA
Traduzione1
Modifica del Trattato Adottata mediante scambio di note del 20 maggio 2016 Entrata in vigore il 20 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein hanno convenuto le seguenti modifiche:
Art. 8 cpv. 1
(1) Ognuno ha il diritto di domandare se nei sistemi d’informazione sono memorizzati sotto il suo nome il profilo del DNA oppure dati segnaletici di natura biometrica.
Art. 13
Per quanto concerne i campioni prelevati dalle autorità del Liechtenstein e trasmessi per essere trattati nei sistemi d’informazione svizzeri, devono essere adempiute le condizioni per il prelievo dei campioni e l’allestimento di profili previste dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera menzionate nell’Allegato e deve essere garantita la possibilità di confrontare i profili del DNA.
Titolo intermedio B B. Dati segnaletici di natura biometrica (AFIS)
Art. 14
Il prelievo da parte delle autorità del Liechtenstein di dati segnaletici di natura biometrica di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione, trasmessi per il
Dal testo originale tedesco (AS 2016 1613) per le impronte digitali e per i profili del DNA. Tratt. con il Liechtenstein trattamento nei sistemi d’informazione svizzeri, è disciplinato dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera.
Allegato
Lista delle disposizioni della legislazione federale svizzera applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell’articolo 2 del presente Trattato:
n. RS Testo RU 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 2010 1881 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) 2014 2055 Sono applicabili gli art. 255–259 concernenti l’analisi del DNA, in particolare il prelievo di campioni e l’allestimento di profili nel contesto di un procedimento penale al fine della trasmissione alle autorità svizzere per l’ulteriore trattamento 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili 2004 5269 del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di 2010 1573 persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) 2014 2055 Sono applicabili gli art. 1a, 2, 6, 8, 9, 11 cpv. 1, 2 e 4, l’art. 13 cpv. 2, gli art. 14 e 15 cpv. 1, l’art. 16 cpv. 1 lett. a–f e cpv. 2–4, l’art. 17 cpv. 1, gli art. 18, 19, 20 cpv. 2 e l’art. 23 cpv. 1 363.1 Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull’utilizzo di profili del 2004 5279 DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di perso- 2005 3337 ne sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili 2008 4943 del DNA) 2014 3467 Sono applicabili gli art. 1, 2 cpv. 1, gli art. 6, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 361.3 Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati 2014 4479 segnaletici di natura biometrica Sono applicabili gli art. 2, 8 cpv. 1 lett. a–c ed e, gli art. 9, 10, 14, 16 cpv. 1, gli art. 17–22 e l’art. 26