RU 2016 1843
Ordinanza
relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica del 3 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
Art. 30 cpv.2
Può fissare una quota di partecipazione inferiore al 50 per cento per promuovere progetti innovativi con partner attuatori che, in qualità di piccole e medie imprese (PMI), sono prevalentemente orientati all’esportazione oppure prevalentemente fornitori di imprese orientate all’esportazione; la quota di partecipazione non può essere inferiore al 30 per cento. Per fissare tale quota la CTI prende in considerazione lo svantaggio competitivo che il partner attuatore subisce a causa del franco forte.
Titolo prima dell’art. 41a
Capitolo 5a Comunicazione dei dati da parte delle istituzioni di promozione
della ricerca (art. 9 LPRI)
Art. 41a
A scopo di controllo ed esecuzione, le istituzioni di promozione della ricerca possono, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili alle istituzioni che impiegano ricercatori dati provenienti dalle domande di sussidio e dalle decisioni di promozione.