RU 2016 2083
Ordinanza del DFGP
sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo
del 17 giugno 2016
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo1 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo,
ordina:
Art. 1 Tasso d’interesse massimo
Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC) fino alla fine del 2016.
Per i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC) il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento fino alla fine del 2016.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 31 dicembre 2016.
17 giugno 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga RS 221.214.111