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Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo

AS 2016 2083 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 17 giu 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2016-2083/it/ordinanza-del-dfgp-sul-tasso-d-interesse-massimo-per-i-crediti-al-consumo

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo (RS 221.214.111)

RU 2016 2083

Ordinanza del DFGP
sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo

del 17 giugno 2016

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo1 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 221.214.11

Art. 1 Tasso d’interesse massimo

Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC) fino alla fine del 2016.

Per i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC) il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento fino alla fine del 2016.

Footnotes

  1. [2] RS 221.214.1

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 31 dicembre 2016.

17 giugno 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga RS 221.214.111