RU 2016 2969
Ordinanza
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari,
dei beni militari speciali e dei beni strategici
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
del 3 giugno 2016 (RU 2016 2195, RS 946.202.1)
Art. 23 cpv. 1
Invece di:
Chiunque intende esportare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.
Leggasi:
Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.
23 agosto 2016 Cancelleria federale