RU 2016 3681
Ordinanza del DFF
sulle dogane
(OD-DFF)
Modifica del 19 ottobre 2016
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 16 capoverso 2, 19 capoversi1 e 2, 20 capoversi1 e 2, 21 capoversi 3 e 4, 22 capoverso 3 e 26 capoversi 1–3 «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».
Art. 14 Controlli
(art. 43 cpv.1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.
Art. 15 Modalità di pagamento
(art. 73 cpv. 2 LD) L’obbligazione doganale può essere pagata come segue:
nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’AFD (PCD): non in contanti mediante fattura;
in contanti e in franchi svizzeri;
in contanti e nelle valute estere accettate dall’AFD al tasso di cambio fissato da quest’ultima;
mediante carta di debito o credito accettata dall’AFD;
mediante assegni accettati dall’AFD.
Titolo prima dell’art. 27
Sezione 6 Amministrazione federale delle dogane
Art. 28
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
19 ottobre 2016 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer