RU 2016 3873
Ordinanza dell’USAV
che istituisce misure preventive
destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria
del 15 novembre 2016
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 57 capoverso2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 122f capoverso1 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE),
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.
Art. 2 Zona di controllo
La zona di controllo comprende tutta la Svizzera.
Art. 3 Misure nella zona di controllo
Nella zona di controllo si applicano le misure seguenti:
i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici;
i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri volatili da cortile;
i bacini d’acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficientemente dall’intrusione di uccelli acquatici selvatici;
nelle aziende detentrici di volatili le misure d’igiene devono essere applicate in caso di epizoozia3;
i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati.
Se le condizioni di cui al capoverso1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli.
Art. 4 Sorveglianza
I detentori di volatili hanno l’obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia.
L’USAV può ordinare in tutte le aziende detentrici di volatili un esame a campione per individuare eventuali virus dell’influenza A.
Art. 5 Misure di lotta ordinarie
Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è disciplinata dall’OFE.
Art. 6 Caratterizzazione dei prodotti avicoli
I prodotti di volatili da cortile che, in virtù dell’articolo 3 capoverso2, non sono tenuti all’aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze di un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all’aperto».
Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli è disciplinata dalle disposizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e sull’agricoltura.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’USAV dell’11 novembre 20164 che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria è abrogata.
www.blv.admin.ch > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Epizoozie altamente contagiose > Influenza aviaria (AI)
Art. 8 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 16 novembre 2016 e ha effetto sino al 31 gennaio 20175.
15 novembre 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).