RU 2016 4049
Ordinanza del DATEC
concernente la verifica dell’efficienza depurativa delle
misure volte a eliminare sostanze organiche in tracce negli
impianti di depurazione delle acque di scarico
del 3 novembre 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’allegato 3.1 numero2 numero 8 dell’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce: a le sostanze in base alle quali è misurata l’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capoverso1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque; b le modalità di calcolo dell’efficienza depurativa.
Art. 2 Sostanze da misurare
Per verificare l’efficienza depurativa delle misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce occorre misurare la concentrazione delle seguenti sostanze. Queste sono suddivise nella categoria1 (sostanze eliminabili molto facilmente) e nella categoria2 (sostanze eliminabili facilmente):
categoria1: – amisulpride (n. CAS 71675-85-9), – carbamazepina (n. CAS 298-46-4), – citalopram (n. CAS 59729-33-8), – claritromicina (n. CAS 81103-11-9), – diclofenac (n. CAS 15307-86-5), RS 814.201.231 sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione delle acque di scarico. O del DATEC – idroclorotiazide (n. CAS 58-93-5), – metoprololo (n. CAS 37350-58-6), – venlafaxina (n. CAS 93413-69-5);
categoria2: – benzotriazolo (n. CAS 95-14-7), – candesartan (n. CAS 139481-59-7), – irbesartan (n. CAS 138402-11-6), – miscela di 4-metilbenzotriazolo (n. CAS 29878-31-7) e 5-metilbenzotriazolo (n. CAS 136-85-62).
Art. 3 Calcolo dell’efficienza depurativa
Il calcolo dell’efficienza depurativa avviene in base ad almeno sei sostanze. Le sostanze della categoria1 devono essere rappresentate con un rapporto di due a uno rispetto alle sostanze della categoria2.
Se fra le sostanze da misurare sono presenti meno di sei sostanze in una concentrazione sufficiente, l’autorità cantonale, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, stabilisce, sempre che ciò sia opportuno, ulteriori sostanze per calcolare l’efficienza depurativa.
Determinante per l’ottenimento dell’efficienza depurativa richiesta è il valore medio delle percentuali d’eliminazione di tutte le sostanze utilizzate per il calcolo.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.
3 novembre 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard