RU 2016 4057
Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)
Modifica del 26 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 5a Richiesta
Per continuare l’assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.
Art. 5c cpv. 2
Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l’assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l’assicurazione continua se entro sei mesi dall’inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.
Art. 133bis cpv. 4 lett. b e j
L’UCC può esigere i dati seguenti:
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
data del decesso.
Art. 135bis Certificato di assicurazione
Ogni assicurato può esigere dalla cassa di compensazione competente il rilascio di un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d’assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.
Se la cassa di compensazione chiede l’assegnazione di un numero d’assicurato, il certificato di assicurazione è rilasciato d’ufficio.
Art. 150 Norma
La contabilità delle casse di compensazione riguardante l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve indicare tutti i movimenti relativi ai regolamenti dei conti e dei pagamenti nonché quelli del conto d’esercizio e, in ogni momento, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione. Per i contributi e le prestazioni non sono necessari né ratei o risconti né accantonamenti.
Art. 174 cpv. 2
Abrogato
Art. 175 Organizzazione
L’UCC è sottoposto al DFF. Questo ne disciplina l’organizzazione interna.
Art. 211ter cpv. 3
In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l’importo da devolvere sottostà all’approvazione del DFI.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr